Corte dei conti della Sicilia: approvato il nuovo metodo di controllo finanziario degli enti locali-La delibera

 

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera di approvare il sistema di monitoraggio finanziario degli EE.LL. (M.E.LO.) e la metodologia di aggiornamento dei dati informativi da implementare con la collaborazione degli organi istituzionali e degli organi di revisione contabile e di approvare lo schema generale dei flussi informativi che compongono il sistema di monitoraggio.     Pubblichiamo -alcune parti (per motivi di spazio) – della delibera della Corte dei conti della Sicilia

 

Comunicazione Corte dei conti della Sicilia

 

RILEVATO che nella definizione del quadro di riferimento programmatico e dei criteri
di massima, nell’ambito dei quali opereranno le Sezioni centrali e regionali, le
Sezioni Riunite in sede di controllo hanno evidenziato come, a seguito del
progressivo superamento degli effetti della crisi pandemica, assuma particolare
rilievo per la ripresa economica, il tempestivo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) partendo dalla
realizzazione delle riforme strutturali propedeutiche all’attuazione degli interventi;
CONSIDERATO che la permanenza del forte impatto economico-finanziario
determinato dall’emergenza sanitaria, tuttora in atto e non ancora superata nelle
varie cause di diffusione del contagio da Covid-19, evidenzia che il Paese è dinanzi
a molteplici e concomitanti esigenze, tutte da tutelare: – da un lato – la protezione
del bene primario della Salute dei cittadini messa a dura prova dalla pandemia, –
dall’altro lato – il sostegno economico alle categorie produttive maggiormente
incise dai necessari provvedimenti restrittivi;
CONSIDERATO che, pertanto, nel quadro delineato dalle Sezioni Riunite in sede di
controllo e dalla Sezione delle Autonomie, le tipologie e le modalità di esercizio
dei controlli che la Corte dei conti eserciterà nel 2022 sono attratte dalla gestione
delle ingenti somme del Next generation EU (NGEU) e degli altri fondi previsti per
il rilancio delle economie dei paesi dell’Area dell’euro, che – per effetto
dell’approvazione del PNRR – sono progressivamente disponibili per il
superamento dei gravi danni all’economia, derivanti dalla pandemia, al fine di
verificare la regolarità amministrativo-contabile, ma anche e soprattutto, al fine di
verificare e valutare l’attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della
tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle
nuove forme di controllo concomitante; e considerato che tale evidenza
contenutistica e metodologica deve essere immediatamente recepita nella
programmazione delle attività della Sezione di controllo per la Regione siciliana;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di esprimere alcune considerazioni necessarie ed
utili ad indicare le premesse delle scelte di orientamento delle attività di controllo,
e ritenuta – in particolare – la necessità di procedere alla definizione dei lineamenti
generali che devono informare la metodologia di svolgimento dei controlli
finanziari sui bilanci degli enti locali, al fine di semplificare le fasi istruttorie ed
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incrementare l’esito quali-quantitativo e l’indice di effettività e di efficacia dei
riscontri e delle verifiche contabili, in un ambiente informatico di lavoro fondato su
un sistema a rete, nel quale è fondamentale la realizzazione e la continua
alimentazione di un data-base in aggiornamento permanente, con la costante
acquisizione delle informazioni provenienti dagli organi istituzionali e/o di
revisione delle autonomie territoriali, in corrispondenza dei puntuali obblighi ed
adempimenti contemplati dalla legislazione finanziaria vigente;
VISTA l’ordinanza n. 40/2022 di convocazione della Sezione nell’odierna adunanza;
OSSERVA
1. Premesse e considerazioni generali
Il principio di sussidarietà – associabile ai principi di adeguatezza, di differenziazione,
di leale collaborazione e di responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati
dell’azione amministrativa soprattutto sotto i profili dell’impiego delle risorse pubbliche
– rinviene le proprie origini in una matrice di derivazione comunitaria (art. 5 TUE),
recepita nelle disposizioni costituzionali (“Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta`
metropolitane, Regioni e Stato” art. 118 Cost.; “I Comuni, le Province, le Citta`
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea” art. 119 Cost.).
Nell’esercizio delle funzioni di controllo sugli enti dotati di autonomia
costituzionalmente garantita, la Corte dei conti svolge il ruolo di organo-garante, in
posizione di terzietà ed imparzialità, dell’osservanza delle norme poste a tutela della sana
gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, in ragione della peculiare natura dei suoi
compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum legem delle
risorse finanziarie (cfr. Corte Cost. n. 18/2019).
Questa Sezione regionale, prendendo atto del quadro programmatico nazionale delle
indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, ha approvato i corrispondenti
indirizzi di lavoro ed i relativi criteri metodologici di riferimento con la citata
deliberazione n. 27/INPR/22 del 24 febbraio 2022.
I controlli di legittimità sui bilanci degli enti locali […] sono strumentali al rispetto degli
“obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle
politiche di bilancio ed in tale prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di
armonizzazione dei conti pubblici, “si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e
indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti” (cfr. Corte Cost. n.
39/2014).
La Sezione sarà, quindi, impegnata nell’esame, ai fini del controllo finanziario di
legalità e di regolarità amministrativo-contabile, dei bilanci preventivi e dei rendiconti,
trasmessi dai Revisori degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., legge n.
266 del 2005 e dell’art. 148-bis TUEL ed in tale ambito d’attività – in conformità alle
linee guida della Sezione delle Autonomie – i medesimi controlli finanziari devono essere
razionalizzati secondo indicatori di priorità che consentono di riservare maggiore e
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principale attenzione ai casi più gravi e/o evidenti di scostamento dall’equilibrio di
bilancio e dalla sana gestione finanziaria.
La consolidata giurisprudenza costituzionale ha ascritto il sindacato sui bilanci degli enti
territoriali alla categoria del controllo di legittimità, avallando ulteriormente tale lettura
interpretativa alla luce della riforma dei controlli sugli EE.LL. introdotta dal citato d.l. n.
174 del 2012. Infatti, la disciplina appena menzionata risponde all’esigenza di rendere i
controlli sempre più funzionali al rispetto dei vincoli nazionali ed europei e di ricondurli
al vaglio unitario di una magistratura specializzata, ed alla eliminazione/rimozione di
situazioni patologiche, lesive ed ostative del trasparente ripristino degli equilibri di
bilancio e della sana gestione finanziaria, che la nuova formulazione dell’art. 97, primo
comma, Cost. collega alle garanzie di legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione
amministrativa.
Dunque, le Sezioni regionali di controllo esercitano i controlli sui bilanci degli EE.LL.
e svolgono le obbligatorie verifiche amministrativo-contabili sulla permanenza degli
equilibri del bilancio, il rispetto della sana gestione finanziaria e l’osservanza degli
interdipendenti principi di copertura, anche pluriennale, della spesa e di responsabilità
nell’esercizio del mandato elettivo, affinchè ciascun amministratore risponda del proprio
operato di fronte agli amministrati (cfr. Corte Cost. n. 80/2021).
In tale ambito, è stato altresì sottolineato che i controlli di legittimità-regolarità – sia
quelli inerenti allo stato di dissesto, sia quelli sui bilanci preventivi e successivi – ove
tempestivamente attivati, sono idonei a consentire l’interdizione dalle disfunzioni
degenerative dell’equilibrio dei bilanci, che hanno indotto il legislatore a intervenire più
volte per il prolungamento dei tempi di riequilibrio, oltre quelli fisiologici fissati dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»
(cfr. Corte Cost. n. 115/2020).
Il complesso sistema normativo che compone il diritto del bilancio degli EE.LL. è
ispirato dalla ratio unitaria di prevenzione dagli squilibri strutturali, la quale consente di
evitare il dissesto attraverso un fattivo e coerente comportamento economico-finanziario
dell’ente locale nel tempo programmato di rientro dalle situazioni di deficit finanziario.
In tale contesto teleologico rientra il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci
preventivi e successivi, poiché tale coerente comportamento nel tempo previsto per il
risanamento deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e
successivi inclusi nel piano di rientro (cfr. Corte Cost. n. 34/2021).
2. La specificità dei controlli sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP)
I controlli «del titolo VIII del TUEL (artt. 243-bis rubricato “Procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale”; 243-quater rubricato “Esame del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”; […] 246 “Deliberazione di dissesto”;
248 rubricato “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) consistono in controlli di
legittimità-regolarità, con finalità di prevenzione finanziaria, assistite dalla garanzia della
tutela giurisdizionale predisposta nell’interesse delle amministrazioni locali per gli effetti
bloccanti di natura inibitoria/interdittiva (art. 11 CGC). Appartengono a tale categoria: a)
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la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6,
lettera a, del TUEL); b) l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-
quater, comma 3, del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di
dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL)» (cfr. Corte Cost. n. 228/2017).
In materia di PRFP le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti deliberano –
entro trenta giorni dalla ricezione della relazione finale della Commissione per la finanza
locale – sulla legittimità del piano di riequilibrio, sulla congruità delle misure rispetto al
fine di ripristinare l’equilibrio del bilancio, sulla copertura della spesa nell’intero periodo
di rientro, sul rispetto dei limiti di indebitamento che vietano di utilizzare i prestiti per la
copertura della spesa corrente e, più in generale, sul rispetto dei vincoli di finanza
pubblica nazionali, euro-unitari e convenzionali.
Nella disamina del PRFP, tra le complessità istruttorie si inseriscono le seguenti attività,
espletate dalla Sezione regionale di controllo su ciascuna ipotesi di piano: «a) la puntuale
ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali
debiti fuori bilancio; b) l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione
dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio
strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato
e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio a partire da quello in corso alla data di
accettazione da parte dei creditori del piano;

c) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano

del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci

annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. È altresì previsto […] che, ai fini della
predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL. Il perimetro costituzionale
disegnato da tali disposizioni consiste nella funzionalità della procedura a ridurre il deficit
fino ad azzerarlo nel tempo prescritto. Ciò mediante la scansione del percorso attraverso
i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano e la definizione di una
proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati
affinché l’oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo
dell’equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione» (cfr. Corte Cost. n.
115/2020).
Inoltre, a seguito dell’approvazione del PRFP, le Sezioni regionali della Corte dei conti
svolgono le verifiche sull’attuazione del piano di riequilibrio che si fondano – come
prescrivono le norme del Titolo VIII del testo unico sugli enti locali – sull’andamento dei
conti dell’ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con
cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio
preventivo e successivo previsto dall’art. 148 bis t.u. enti locali, come sostituito dall’art.
3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella
legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cfr. Corte Cost. n. 34/2021).
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In sede di valutazione del PRFP, la Sezione si pronunzia anche sulla sostenibilità
finanziaria dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e delibera l’approvazione o il
diniego mediante una istruttoria che consiste nella ponderazione dei dati di natura
finanziaria, storici e previsionali, per la valutazione delle misure previste nel piano ai fini
del riequilibrio.
3. Le esigenze del rafforzamento del controllo nel monitoraggio finanziario degli
EE.LL.
Il piano Next Generation EU nel quale si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) individua la flessibilità organizzativa delle Pubbliche
Amministrazioni e l’incremento della loro rapidità d’azione come obiettivi fondamentali
di un processo di rinnovamento da perseguire, con particolare riferimento a tre
dimensioni: il lavoro, l’organizzazione e la tecnologia.
In tale contesto di innovazione organizzativa, la nota del Presidente di questa Sezione
di controllo prot. n. 861 del 31/01/2022 ha richiamato l’attenzione delle amministrazioni
locali sulla necessità di ottimizzare l’utilizzazione degli strumenti e delle piattaforme
informatiche condivise con la Corte dei conti, informando “che tutti gli adempimenti
previsti dalla legislazione vigente verso questa Sezione di controllo dovranno essere
gestiti tramite il sistema applicativo Con.Te.”
L’incremento dei dati finanziari disponibili e la verifica della qualità delle informazioni
relative ai dati di bilancio assume una funzione di garanzia della trasparenza economico

finanziaria dei conti pubblici, nell’interesse degli organi rappresentativi delle Autonomie
territoriali e delle singole Comunità locali.
Pertanto, le attività della Sezione di controllo per la Regione siciliana sono informate
alla ottimizzazione delle metodologie e dei criteri di esercizio di tutte le funzioni,
collocate a garanzia degli equilibri di bilancio degli enti locali, della sana e corretta
gestione amministrativa e dell’efficienza nella riscossione delle entrate pubbliche e nelle
correlate capacità di spesa.
L’incremento dell’utilizzazione degli strumenti informatici per il rafforzamento del
controllo nel monitoraggio finanziario degli EE.LL. si colloca in coerente prosecuzione
organizzativa con l’apertura del percorso per la progressiva specificazione di protocolli
e di linee-guida nelle buone pratiche d’ufficio avviato presso questa Sezione di controllo
nel corso del 2021, per una completa informatizzazione degli adempimenti, con la sempre
più estesa de-materializzazione degli atti di controllo, nelle molteplici componenti
istruttorie, deliberative ed infine decisorie/processuali 1
.
Il ricorso alla piena e sempre più ampia utilizzazione degli strumenti informatici e delle
piattaforme di interoperabilità, quale gestione innovativa e integrata delle attività intestate
alle competenze della Sezione regionale, e più in particolare del Servizio di supporto e
del Servizio dedicato ai controlli finanziari degli enti locali, dovrà trovare un rapido e
concreto riscontro positivo nella gestione operativa, anche per il controllo sull’attuazione
1 v. introduzione-linee-guida n.1/2021 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, in
data 6 settembre 2021.
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del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR), dal quale provengono ingenti
risorse finanziarie per l’incremento delle spese d’investimento in settori economici
strategici, con affidamento ai soggetti attuatori, tra i quali la Regione e gli Enti locali
siciliani.
Nelle direttive generali dell’azione amministrativa della Corte dei conti sono richiamati
e continuamente evocati i principi di collaborazione e coordinamento2
, e – pertanto – gli
obiettivi delle attività intestate a questa Sezione regionale dovranno rafforzare i profili
organizzativi declinati a favore di un continuo raccordo ed un costante dialogo tra la
Sezione e gli Enti destinatari dei controlli finanziari, e più in particolare con il Collegio
dei Revisori e i Soggetti individuati all’interno dei singoli Enti per facilitare la transizione
digitale.
In tale contesto è necessario procedere alla selezione delle metodologie improntate a
criteri di trasparenza economico-finanziaria ed efficienza adempimentale, da condividere
con le amministrazioni controllate, ed in particolare con il sistema organizzativo delle
autonomie locali.
È opportuno evidenziare che, proprio sulla gestione di bilancio degli enti locali, la
Sezione di controllo per la Regione siciliana nella deliberazione n. 86/2020/GEST del 30
giugno 2020 (“Finanza locale in Sicilia nel periodo 2017-2018”) ha riconosciuto “la
complessa situazione in cui si dibatte la finanza locale in Sicilia, soprattutto a causa delle
difficoltà ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie, divenute il
fulcro della gestione finanziaria a seguito delle drastica riduzione dei trasferimenti statali
e delle difficoltà del bilancio regionale, che rendono difficilmente prevedibile un
incremento dei trasferimenti regionali a sostegno dei precari equilibri di bilancio degli
enti locali siciliani, ancor più in ragione delle contingenze legate alla pandemia in corso
ed all’insufficienza delle misure di sostegno adottate sinora dallo Stato in favore delle
amministrazioni locali col rischio concreto di rendere sempre meno agevole l’erogazione
dei servizi essenziali in favore dei cittadini”.
Né può trascurarsi che negli anni più recenti le dinamiche demografiche hanno avuto un
effetto negativo sulla crescita economica, in considerazione del saldo migratorio
sfavorevole nella popolazione giovanile e in età lavorativa.
4. Il quadro dei controlli sugli EE.LL. nella programmazione per l’anno 2022
Il contesto generale dei controlli sugli Enti locali della Regione siciliana è stato riassunto
nella programamzione per l’anno 2022, con particolare e specifico riferimento alle
seguenti attività:
➢ Controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato
sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede
nella Regione (analisi rendiconti 2019-2021 degli enti medesimi; bilancio di previsione
2022-2024), di cui all’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all’art. 148-bis, all’art. 243-bis e 243-ter TUEL, introdotti dall’art. 3 D.L. n. 174/2012.
2 Linee generali di indirizzo dell’azione amministrativa emanate dal Presidente della Corte dei conti per
l’anno 2021 e per l’anno 2022.
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➢ Controllo sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del
sistema dei controlli interni trasmessi dai comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e)
del D.L. n. 174/2012. In quest’ottica saranno applicate anche le “Linee guida” sui
controlli interni, previste dal d.l. n. 174/2012, sia per le Regioni che per gli enti locali con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
➢ Controllo sulla relazione di fine mandato provinciale e comunale, ai sensi dell’art.
4, D.Lgs. n. 149/2011 e successive modifiche e integrazioni.
➢ Controllo dei piani di razionalizzazione periodica delle società di cui all’art. 20,
D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Analisi dei piani di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute di cui ai commi 611 e 612, della legge del 23 dicembre 2014, n.
190 e dell’art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, relativamente ai soli enti territoriali
della Regione siciliana, anche con l’avvalimento delle informazioni e dei dati informatici
disponibili nella Banca-dati-Partecipate.
➢ Controllo dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa
pubblica degli enti territoriali di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 174/2012: conclusione
dell’attività di sperimentazione avviata nel corso del 2018 dal Gruppo di lavoro istituito
con il Decreto Segr. Gen. della Corte dei conti n. 9861 del 16 novembre 2017, anche con
l’avvalimento della Banca-dati Open Civitas. L’art. 6, comma 3 del d.l. n. 174/2012 affida
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti funzioni di verifica sull’adozione
di criteri di razionalizzazione della spesa, esercitando la correlata vigilanza sull’adozione
dei rimedi indicati e rimettendo le risultanze alla Sezione delle autonomie cui è affidata
la funzione di redigere un apposito referto al Parlamento. In applicazione alla citata
norma, la Sezione delle autonomie ha emanato la deliberazione n. 20 del 22.07.2019
contenente le metodologie/linee guida che offrono una vasta gamma di parametri atti a
definire la rimodulazione della spesa. È anche previsto l’uso della banca dati Opencivitas,
messa a punto da Sose che è in grado di fornire, con riferimento a ciascun comune e per
un certo numero di servizi, un confronto puntuale sia tra spesa storica e fabbisogno
standard, che tra livello effettivo delle prestazioni rese e livello quantitativo delle risorse.
La finalità di verifica più che appuntarsi sull’applicazione delle norme di riduzione della
spesa da parte degli enti (che nell’ultimo periodo hanno subito alleggerimenti), riguarda
il riscontro dell’attitudine a razionalizzare la spesa, avendo a riferimento i fabbisogni
standard sia in termini di riallocazione selettiva delle risorse, che di definizione del giusto
rapporto tra costi e prestazioni.
➢ Controllo ex art. 3, comma 57, legge n. 244/2007, sulle disposizioni regolamentari
per il conferimento di incarichi di cui al comma 56, da trasmettere alla Sezione di
controllo entro trenta giorni dalla loro adozione; le attività di verifica saranno estese agli
atti d’incarico, nelle fattispecie particolari e/o di maggiore rilevanza, in conformità al
controllo previsto dall’art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266 sugli atti di
spesa di importo superiore a 5.000 euro, in riferimento alle seguenti fattispecie richiamate
dalla medesima legge nei commi 9, 10, 56 e 57: a) studi ed incarichi di consulenza
conferiti ad estranei all’amministrazione dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (comma 9); b) relazioni pubbliche, convegni, mostre,
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pubblicità e spese di rappresentanza (comma 10); c) indennità, compensi, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (comma 56); d)
contratti di consulenza stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 56
(comma 57).
5. Il sistema di monitoraggio finanziario degli EE.LL. e la metodologia
d’implementazione dei dati informativi
Tenuto conto della molteplicità degli enti locali interessati da questioni strutturali ad
elevata complessità finanziaria, della pluralità delle problematiche e della limitatezza
delle risorse professionali disponibili presso la Sezione, i controlli saranno svolti
applicando criteri selettivi e di priorità, sulla base di indicatori di riferimento, relativi ai
profili critici di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di bilancio, differenziando gli
enti per dimensione finanziaria, dimensione demografica ed altri criteri desumibili dalla
pronunzie specifiche adottate negli esercizi anteriori.
Nell’ambito di tale controllo si terrà conto anche delle risultanze dei referti sulla
regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni
trasmessi dai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art. 148
TUEL, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012. La
metodologia utilizzata si informa ai principi del sistema integrato dei controlli, al fine di
fare confluire nella medesima attività tutti i dati economico-finanziari rilevanti, compresi
quelli derivanti da altre attività di controllo previste dall’ordinamento contabile degli enti
locali, realizzandosi in tal modo la concentrazione delle informazioni, delle verifiche e
delle valutazioni riferibili alla medesima gestione di bilancio.
La programmazione del sistema integrato dei controlli finanziari sugli EE.LL. si avvale
dei dati BDAP e del sistema CON.TE.-FITNET, il quale sarà collegato al sistema
M.E.LO. (Monitoraggio Enti Locali), già predisposto a cura degli uffici di supporto
amministrativo sulla piattaforma SharePoint ed avviato nell’anno 2021 in fase
sperimentale.
Il sistema di monitoraggio finanziario sui bilanci degli enti locali (M.E.LO.), da
consolidare nell’anno in corso, sarà utilizzato con modalità condivise tra Magistrati e
Revisori, per la continua e permanente implementazione dei dati informativi, assoggettati
a costante attività di aggiornamento, resa particolarmente necessaria dalla rapida
variabilità delle situazioni di criticità finanziaria che contraddistinguono le gestioni locali.
Al fine dell’inserimento delle informazioni nel sistema di Monitoraggio Enti Locali
(M.E.LO.), le amministrazioni territoriali, ed in particolare i Revisori dei conti, saranno
invitati a collaborare per l’acquisizione dei dati e delle informazioni non presenti e/o di
dati informativi ulteriori rispetto a quelli già disponibili in BDAP e nel sistema CON.TE.-
FITNET.
In particolare, al fine della completezza dei dati informativi e del loro continuo
aggiornamento, il monitoraggio finanziario sarà esteso alle informazioni provenienti
dall’Assessorato regionale delle autonomie locali e dalla Cassa depositi e prestiti, per
l’acquisizione di dati finanziari completi sullo stato di approvazione dei bilanci, sui
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finanziamenti regionali della spesa degli EE.LL., sull’assunzione dei mutui e sulle
anticipazioni di liquidità. Nella progressiva espansione dei dati finanziari di significativa
rilevanza, il monitoraggio sarà esteso gradualmente ai finanziamenti di provenienza dal
bilancio dello Stato. L’esigenza della completezza e dell’aggiornamento informativo si
estende all’ambito delle procedure di gestione del dissesto, ed alle eventuali anomalie e/o
ritardi nelle fasi di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.
Nelle attività di controllo finanziario assume fondamentale rilevanza il tema
dell’applicazione delle regole di equilibrio dei bilanci, anche tenendo conto delle tensioni
finanziarie che la crisi pandemica ha generato nei diversi contesti locali. Per altro verso,
la possibilità di impiego delle risorse rinvenienti negli avanzi pregressi e degli spazi di
intervento che la normativa emergenziale ha assegnato, deve tradursi in una effettiva
realizzazione della spesa di investimento. È d’interesse monitorare se gli spazi finanziari
acquisiti siano stati effettivamente destinati all’incremento della spesa di investimento. In
tale contesto, particolare attenzione meritano – allo stesso modo – le voci di bilancio di
incerta copertura, come l’avanzo di amministrazione o il fondo pluriennale vincolato, ed
ogni altro istituto contabile che possa rischiare di produrre effetti espansivi della capacità
di spesa a detrimento degli equilibri di parte corrente o che sia suscettivo di provocare,
nel tempo, pericolosi squilibri di cassa prodromici del dissesto.
Nell’area di lavoro dei controlli finanziari sugli enti locali sono state già rilevate diverse
emergenze, tra le quali si annovera la costante sopravvenienza di piani di riequilibrio
finanziario pluriennale e di procedure di dissesto, le quali rappresentano un nodo cruciale
nella riorganizzazione dei controlli finanziari sugli EE.LL. al fine di recuperare migliori
livelli di effettività nella prevenzione finanziaria delle situazioni strutturali di squilibrio.
I dati statistici disponibili evidenziano la incidenza sul territorio della Regione siciliana
del maggior numero dei piani e delle procedure in questione, rispetto all’incidenza sugli
altri ambiti regionali (n. 44 PRFP; n. 48 dissesti), sui quali la legge di bilancio statale per
l’anno 2022 è intervenuta con disposizioni d’agevolazione finanziaria e procedimentale.
Sulla gestione di bilancio degli enti locali emergono le diffuse difficoltà di natura
strutturale, riferite tanto ai Comuni di grandi dimensioni che ai Comuni di media-piccola
dimensione, di procedere alla efficiente riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali,
in misura idonea e sufficiente ad assicurare l’equilibrio finanziario. Il sistema di
monitoraggio finanziario degli EE.LL. e la metodologia d’implementazione dei dati
informativi costituisce la prima base informativa utile ad operare la ricognizione delle
risorse provenienti dal PNRR, destinate alla spesa d’investimento nel bilancio degli
EE.LL.
Per la individuazione delle modalità di collaborazione e di coordinamento, finalizzate
al rafforzamento del monitoraggio finanziario, si formula riserva di adozione degli atti di
attuazione organizzativa e di dettaglio esecutivo, che saranno orientati alla specificazione
degli adempimenti necessari all’implementazione di tutte le informazioni che
confluiscono nel sistema di monitoraggio.
I principi di collaborazione e di coordinamento, più volte richiamati nelle direttive
generali dell’azione amministrativa della Corte dei conti, sono posti alla base del modello
europeo di ethics infrastructure, inteso quale complesso delle istituzioni, dei meccanismi
e dei sistemi per promuovere l’integrità e prevenire la corruzione nella P.A.
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6. Conclusioni: obiettivi, metodologia e avvertenze generali sul monitoraggio e
sull’aggiornamento dei dati finanziari
Pertanto, concludendo in sintesi sui punti programmatici della metodologia di
monitoraggio, la Sezione – con la presente deliberazione – procede alla definizione dei
lineamenti generali che devono informare l’esercizio dei controlli finanziari sui bilanci
degli enti locali, al fine di semplificare le fasi istruttorie ed incrementare l’esito qualiquantitativo

e l’indice di effettività e di efficacia dei riscontri e delle verifiche contabili,
in un ambiente informatico di lavoro fondato su un sistema a rete, nel quale è
fondamentale la realizzazione e la continua alimentazione di un data-base in
aggiornamento permanente, con la costante acquisizione delle informazioni provenienti
dagli organi istituzionali e/o di revisione delle autonomie territoriali, in corrispondenza
dei puntuali obblighi ed adempimenti contemplati dalla legislazione finanziaria vigente”.

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