LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTIMA LA LEGGE DELLA REGIONE SICILIA E RIDA’ DIGNITA’ AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SICILIANI

SENTENZA 20/2019 CORTE COSTITUZIONALE: INCOSTITUZIONALE L'OBBLIGO GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO | ANP

 

SENTENZA 235 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEPOSITATA IERI

 Il trattamento pensionistico non può escludere gli incrementi alla speranza di vita (di cui all’articolo 53 della legge regionale n.9 del 7 maggio 2015 emanata  dal governo Crocetta e neppure l’impianto di diversi articoli di legge sul pensionamento anticipato  possono restare in vigore.    Ad annunciare questa importante novità -e anche altre – è una Sentenza della Corte Costituzionale  (n. 235 del 22 ottobre 2020), depositata ieri alla Segreteria, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14.​
Ricorderemo ai lettori e agli interessati il testo dell’art. 7, della l.r. 14/2019:
  1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (QUOTA 100 E ANTICIPO TFS), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.
  2. I dipendenti di cui all’articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti 
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

   Cosa avverrà adesso?      Disco rosso ai prepensionamenti con quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi);

Coloro i quali hanno presentato domanda di pensionamento ai sensi della legge n.9 del 2015 con i requisiti prefornero, a seguito dell’abrogazione della legge dovranno raggiungere 66 anni di età -almeno 20 anni di contributi -per la pensione cosiddetta di vecchiaia   Mentre chi ha richiesto il pensionamento anticipato con le quote deve raggiungere quota 98 con i requisiti minimi di 62 anni di età e 35 di contributi -naturalmente la procedura dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020 perchè altrimenti nasce uno “sforamento” non conciliabile con le nuove norme costituzionali. Tutto in fretta quindi.  Abbiamo i nostri dubbi specie in questo periodo di Covid-19

  1. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre Fornero, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere 66 anni di età (almeno 20 di contributi) per la pensione di vecchiaia.
  2. Chi ha richiesto di andare in pensione ai sensi della l.r. 9/15 con i requisiti pre Fornero con le quote, a seguito dell’abrogazione della legge deve raggiungere quota 98 con 2 requisiti minimi: 62 anni di età e 35 anni di contributi.Vedremo  anche la Presidenza della Regione e l’assessore competente come disciplinerànno queste norme che dovranno essere dilatate ai Dipartimenti-ai Sindacati della Regione per la vigilanza,e al Fondo Pensioni per la revisione economica dei trattamenti pensionistici