Nuova Ordinanza del Ministro Speranza per arginare la diffusione del virus: “Sospese le attività del ballo…”

Dopo San Valentino arriva la Festa dei Single Eventi a Ravenna

 

Nuove misure per arginare i contagi da Covid 19 . Il ministro alla Salute Speranza emana un’Ordinanza specifica. Stop alle “attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in e in ogni altro spazio aperto al pubblico” e “obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento”.

Afferma il titolare del Ministero alla Salute: “I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”….

 

Vediamo l’Ordinanza:  – “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020″, “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni”:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

“Le Regioni — possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b)”.

L’ordinanza produce effetti da oggi 17 agosto 2020 “sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020”.