SOPRINTENDENZA DI CATANIA: IL GIP RICONOSCE LEGITTIMO IL DIRITTO DI CRITICA DEL GIORNALISTA RA FFAELE LANZA CHE SCORAGGIA COSI’ LE QUERELE “TEMERARIE”

Nella foto la Chiesa S.Francesco Borgia, sito della Sovrintendenza etnea

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IL  GIUDICE:  “IL LANZA HA RISPETTATO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA ED INFORMAZIONE EX ART.5   1 CP

Il Tribunale di Catania con il Gip dott.ssa G.Sammartino, con Sentenza art.409 dei giorni scorsi, ha riconosciute legittime le accuse e le critiche del giornalista dr.Raffaele Lanza (n.d.r. direttore responsabile del Quotidiano SUD LIBERTA’) rivolte ad un funzionario G.Falco. e ad un dirigente L.A.Messina.per lo spostamento di due dipendenti dalla stanza dalla Soprintendenza e per aver sfruttato un dipendente G.B. nel fargli fotocopiare un testo oltre il limite stabilito dalle norme vigenti.

Il Pubblico Ministero dott.ssa Agata Santonocito ha respinto la querela per diffamazione del dirigente L.A.M -reati ex art.595 e 368 cp “perchè acquisiti i documenti, riscontrava infondatezza della notizia di reato contro il Lanza. Anche il Gip in data 5 giugno 2017 accoglieva la richiesta di archiviazione del Pm”.          

Nella Sentenza – che scoraggia così le querele ” temerarie” – di chi lotta per una amministrazione più efficiente e più pulita-il GIP scrive: “..Va ricostruito che la lettera del 23.luglio 2014 a firma di Lanza Raffaele, rappresentante ( provinciale) sindacale e dipendente della Soprintendenza avente ad oggetto “Revoca Disposizione di servizio n.5757 del 22 luglio 2014 nel criticare la gestione della Sovrintendenza ai BB.CC. di Catania ad opera di diversi dirigenti e funzionari, contestava l’ordine di servizio del dirigente Messina  L.A. “per omessa informazione sindacale” perchè si era disposto unilateralmente il mutamento di mansioni e di spazi di lavoro di dipendente……..la cui collaborazione era fondamentale per la Rassegna Stampa sostituendolo con altro dipendente in contrasto sindacale con lo stesso Lanza.     Pertanto il Lanza chiedeva la revoca del provvedimento entro 3 giorni………ritenendolo illegittimo perchè adottato senza avere consultato i sindacati e perchè incideva sulla qualità del servizio (Stampa n.d.r.) tanto che veniva revocato e a prospettare ulteriori verifiche giudiziarie -anche su un ipotetico reato (del Messina) ex art. 323 cp in caso di mancato riscontro…..”

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“Quanto alla dedotta diffamazione va in contrario osservato che le aspre critiche (del Lanza) rientravano nel diritto di informazione e critica sindacale, tanto più che il Lanza motivava le sue ragioni …..e in sede di memoria del 26 ottobre c.a. documentava pure di avere segnalato in precedenza le difficoltà del dipendente G.B…….”

Il Gip infine accoglie la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del dirigente della Soprintendenza L.A.Messina difeso dall’avv. Radice.

Soddisfatto il giornalista Raffaele Lanza che registra oggi una altra e significativa  vittoria giudiziaria contro dirigenti della Sovrintendenza e respinge un altro tentativo di ” Querela temeraria” per una vicenda che risale agli anni scorsi quando dirigeva il “Settore Stampa ” della Soprintendenza etnea. “Ritengo nella mia esperienza di giornalista -afferma Lanza -che il diritto di critica sia ammesso e tutelato nel nostro ordinamento giuridico, così difatti criticare qualcosa, anche incisivamente non è assolutamente diffamazione o calunnia specialmente quando ogni affermazione è provata.  Non va trascurato – altro appunto che costituisce il paradigma delle azioni del dirigente della Soprintendenza arch. Messina- che l’esercizio delle attività di informazione e comunicazione necessaria per la valorizzazione dei siti culturali era precluso a tutto il personale perchè non in possesso del requisito della iscrizione nell’elenco dell’Albo professionale dei Giornalisti di cui all’art. 26 della legge n.69 del 63.

Infatti il Settore Stampa -prosegue Lanza- dell’Ufficio del Soprintendente che si sostanzia nell’incarico stampa affidato per disposizione di servizio, rispondeva ad esigenze di carattere continuativo e prevedeva tutte le funzioni tipiche dell’Ufficio Stampa di cui alla legge 150/2000. Si osserva anche che i dipendenti della Soprintendenza avrebbero potuto fornire elementi, materiale d’interesse tecnico per i comunicati ma non potevano eludere le direttive impartite dal vertice della struttura che affidava a chi vi parla-  iscritto all’Albo- il compito di curare i collegamenti con gli organi di informazione, in rete, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni.    Ogni altra attività svolta a riguardo non era lecita “apparirebbe- spiega ancora Lanza- solo come l’affermazione di un potere individuale rovinoso dei rapporti con i giornalisti dei quotidiani e configurerebbe esercizio abusivo della professione oltre a non costituire fonte di informazione privilegiata come invece devono ritenersi i Settori ed Uffici Stampa”

Il Lanza era difeso dall’avv.Davide Tutino del Foro di Catania