Disco verde al “decretone”: ecco chi potrà, a maggio, percepire l’assegno del Rdc e chi potrà andare in pensione anticipata

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Disco verde sul Reddito della cittadinanza e Quota 100. Il testo è stato approvato senza modifiche ed  è stato trasmesso al Senato per la terza lettura che dovrà avvenire entro il 29 marzo. Il passaggio alla Camera del testo ha visto l’inserimento di alcune misure che interessano prevalentemente la prima parte del decreto, sul reddito di cittadinanza mentre l’impianto sulla problematica  pensioni è rimasto pressochè immutato rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura.

La pensione di cittadinanza potrà essere ritirata in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni e sono stati rafforzati i benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Previsto infatti un incremento massimo (in presenza di almeno quattro componenti il nucleo familiare) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili. E la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza anche se nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza. Altra novità .L’assimilazione del cosiddetto “working poor” alla disoccupazione. Chi dispone cioè di redditi da lavoro al di sotto della soglia di imponibilità fiscale potrà essere inserito nei programmi delle politiche attive del lavoro.

Approvato poi un emendamento che esclude l’erogazione del RdC e della PdC a chi ha subito una misura cautelare personale, «anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo», o una condanna «anche con sentenza non definitiva». La sospensione vale anche per i latitanti o per chi «si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena». Per l’accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza non si dovranno possedere immobili del valore superiore a 30mila euro non solo in Italia ma anche all’estero.

Esteso il riscatto della laurea con oneri agevolati  riferito a periodi temporali che ricadono nel meccanismo contribuitivo, cioè successivi al 31 dicembre 1995, anche per gli over 45. Bocciati tutti gli altri emendamenti che chiedevano tra l’altro la nona salvaguardia pensionistica ed una estensione ulteriore dell’Opzione donna e della cosiddetta Ape sociale

Pertanto l’opzione donna resta attivabile dalle lavoratrici nate entro il 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018; mentre l’Ape  sociale resta in vigore sino al 31 dicembre 2019. Confermata la Quota 100 sino al 2021 con 62 anni e 38 di contributi e la sospensione dell’applicazione della speranza di vita ai requisiti per la pensione anticipata sino al 31 dicembre 2026. Bocciata, invece, la norma che proponeva di bloccare la finestra mobile per i lavori stressanti. Infine si aggiunge l’innalzamento dell’anticipo del TFS da 30 a 45 mila euro già approvato in prima lettura dal Senato.La somma, quale prestito richiesto,  di 45.000 euro, dovrà essere restituito con gli interessi quando sarà riscossa la liquidazione. La pensione anticipata in oggetto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro annui.

Viene prorogato al 2019 – precisiamo ulteriormente -il pensionamento anticipato delle donne, disponendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti richiesti (un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni per le lavoratrici autonome), entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015)