INCREDIBILE MA VERO: LA CASSAZIONE ANNULLA DUE SENTENZE DI CONDANNA AL LEGHISTA CALDEROLI DI (GRAVISSIMA) DIFFAMAZIONE A kYENGE (EX MINISTRO)

Roberto Calderoli- Esce dal tunnel giudiziario. Vittoria della difesa legale-Immagine Archivi Sud Libertà

 

La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna di primo e di secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli per diffamazione aggravata dall’odio razziale per le offese all’ex ministro dell’Integrazione Cecile Kyenge.    Un motivo formale,ha cambiato completamente il significato offensivo dell’imputato politico. Insomma una vittoria della difesa legale perchè l’offesa c’è stata e realizzava pienamente il reato di diffamazione. 

Nel 2013, durante una festa della Lega Nord, Calderoli aveva rivolto pesanti offese nei confronti dell’allora ministro del Governo Letta, per le quali è stato condannato in primo e secondo grado a Bergamo.

Secondo i giudici della Cassazione, non è stato riconosciuto a Calderoli il legittimo impedimento a comparire in udienza per motivi di salute. “Credo sia un fatto rilevante la cancellazione senza rinvio di tutte e due le sentenze – commenta Calderoli – ora attendiamo le motivazioni della Cassazione per poterne sapere di più”.

Vittoria della difesa legale ma l’offesa l’abbiamo sentita tutti.  “Rivedere oggi quella condanna mi lascia un po’ di amaro in bocca, anche in termini politici: quattro anni e qualche mese fa avrei potuto essere individuato come presidente del Senato e i grillini misero il veto perché avevo questa condanna”. “La cosa mi ha ferito molto – aggiunge Calderoli – anche perché mi ero scusato, perché ero stato il primo a riconoscere che era stato un brutto episodio. L’ho vissuta male sia in termini di condanna e anche in termini politici, quindi vedere oggi quella condanna un po’ di amaro in bocca lo lascia”.

Non c’è che dire. Quando si dice, trovati un buon avvocato e fai una preghiera al Cielo. Qui, Calderoli, l’ha davvero trovato e si è pure scusato. Che buffo!

 

Gli avvocati di Carola: una querela per diffamazione contro Salvini

Il Ministro dell’interno Matteo Salvini  dovrà affrontare un procedimento penale per il reato ipotizzato di diffamazione .”Abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Salvini. Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazion e a delinquere, cosa che è ancora più grave se fatta da un ministro dell’Interno”. Lo  afferma pubblicamente Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch Carola Rackete che  passa ora al contrattacco dopo le umiliazioni subite e la riabilitazione dalla magistratura competente.

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L’avv. di Carola prosegue : “Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all’insulto, è Matteo Salvinii che muove le acque dell’odio”  “Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale. Quando le persone vengono toccate nel portafoglio capiscono che non possono insultare gratuitamente”.  La condanna del ministro di fronte a tanto scempio di linguaggio sarà inevitabile

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Nella foto il Giudice Alessandra Vella che ha scarcerato Carola considerando prioritario il salvataggio di vite umane

Non si scompone egualmente Salvini che rischia il processo, quasi certo, , anzi rincara la dose e fornisce( ingenuamente) ulteriori elementi di diffamazione – Afferma il Ministro. “Carola infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi –  -, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni”.

 

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Non si può chiamare un giornalista “giornalaio”. Fedez rinviato a giudizio per diffamazione

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Definire un giornalista “giornalaio” è reato di diffamazione a mezzo stampa anche se detto scherzosamente o ironicamente.    Il noto cantante Fedez è stato rinviato a giudizio dal Procuratore della Repubblica di Livorno dr. Giuseppe Rizzo, che ne ha firmato il decreto di citazione per aver diffamato via social la giornalista Chiara Giannini.  (  autrice del libro intervista a Matteo Salvini edito da AltaForte, casa editrice vicina a CasaPound)…

La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre 2019 e al centro del processo ci saranno alcune frasi scritte dal cantante tramite social indirizzate alla Giannini. In particolare, Fedez, come riporta l’atto di citazione a giudizio, avrebbe definito la giornalista “giornalaia”, indirizzandole la frase “giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?” e “accusandola – scrive il pm – di aver pubblicato un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che in seguito alle contestazioni ella si sarebbe cancellata dai social network, non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini“.
Sembrerebbe in apparenza una sciocchezza ma per Fedez si profila un calvario giudizio, di udienze, rinvii,testimonianza, e probabilmente oltre la condanna, per la sussistenza evidente del reato, anche un probabile risarcimento

SOPRINTENDENZA DI CATANIA: IL GIP RICONOSCE LEGITTIMO IL DIRITTO DI CRITICA DEL GIORNALISTA RA FFAELE LANZA CHE SCORAGGIA COSI’ LE QUERELE “TEMERARIE”

Nella foto la Chiesa S.Francesco Borgia, sito della Sovrintendenza etnea

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IL  GIUDICE:  “IL LANZA HA RISPETTATO L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA ED INFORMAZIONE EX ART.5   1 CP

Il Tribunale di Catania con il Gip dott.ssa G.Sammartino, con Sentenza art.409 dei giorni scorsi, ha riconosciute legittime le accuse e le critiche del giornalista dr.Raffaele Lanza (n.d.r. direttore responsabile del Quotidiano SUD LIBERTA’) rivolte ad un funzionario G.Falco. e ad un dirigente L.A.Messina.per lo spostamento di due dipendenti dalla stanza dalla Soprintendenza e per aver sfruttato un dipendente G.B. nel fargli fotocopiare un testo oltre il limite stabilito dalle norme vigenti.

Il Pubblico Ministero dott.ssa Agata Santonocito ha respinto la querela per diffamazione del dirigente L.A.M -reati ex art.595 e 368 cp “perchè acquisiti i documenti, riscontrava infondatezza della notizia di reato contro il Lanza. Anche il Gip in data 5 giugno 2017 accoglieva la richiesta di archiviazione del Pm”.          

Nella Sentenza – che scoraggia così le querele ” temerarie” – di chi lotta per una amministrazione più efficiente e più pulita-il GIP scrive: “..Va ricostruito che la lettera del 23.luglio 2014 a firma di Lanza Raffaele, rappresentante ( provinciale) sindacale e dipendente della Soprintendenza avente ad oggetto “Revoca Disposizione di servizio n.5757 del 22 luglio 2014 nel criticare la gestione della Sovrintendenza ai BB.CC. di Catania ad opera di diversi dirigenti e funzionari, contestava l’ordine di servizio del dirigente Messina  L.A. “per omessa informazione sindacale” perchè si era disposto unilateralmente il mutamento di mansioni e di spazi di lavoro di dipendente……..la cui collaborazione era fondamentale per la Rassegna Stampa sostituendolo con altro dipendente in contrasto sindacale con lo stesso Lanza.     Pertanto il Lanza chiedeva la revoca del provvedimento entro 3 giorni………ritenendolo illegittimo perchè adottato senza avere consultato i sindacati e perchè incideva sulla qualità del servizio (Stampa n.d.r.) tanto che veniva revocato e a prospettare ulteriori verifiche giudiziarie -anche su un ipotetico reato (del Messina) ex art. 323 cp in caso di mancato riscontro…..”

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“Quanto alla dedotta diffamazione va in contrario osservato che le aspre critiche (del Lanza) rientravano nel diritto di informazione e critica sindacale, tanto più che il Lanza motivava le sue ragioni …..e in sede di memoria del 26 ottobre c.a. documentava pure di avere segnalato in precedenza le difficoltà del dipendente G.B…….”

Il Gip infine accoglie la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del dirigente della Soprintendenza L.A.Messina difeso dall’avv. Radice.

Soddisfatto il giornalista Raffaele Lanza che registra oggi una altra e significativa  vittoria giudiziaria contro dirigenti della Sovrintendenza e respinge un altro tentativo di ” Querela temeraria” per una vicenda che risale agli anni scorsi quando dirigeva il “Settore Stampa ” della Soprintendenza etnea. “Ritengo nella mia esperienza di giornalista -afferma Lanza -che il diritto di critica sia ammesso e tutelato nel nostro ordinamento giuridico, così difatti criticare qualcosa, anche incisivamente non è assolutamente diffamazione o calunnia specialmente quando ogni affermazione è provata.  Non va trascurato – altro appunto che costituisce il paradigma delle azioni del dirigente della Soprintendenza arch. Messina- che l’esercizio delle attività di informazione e comunicazione necessaria per la valorizzazione dei siti culturali era precluso a tutto il personale perchè non in possesso del requisito della iscrizione nell’elenco dell’Albo professionale dei Giornalisti di cui all’art. 26 della legge n.69 del 63.

Infatti il Settore Stampa -prosegue Lanza- dell’Ufficio del Soprintendente che si sostanzia nell’incarico stampa affidato per disposizione di servizio, rispondeva ad esigenze di carattere continuativo e prevedeva tutte le funzioni tipiche dell’Ufficio Stampa di cui alla legge 150/2000. Si osserva anche che i dipendenti della Soprintendenza avrebbero potuto fornire elementi, materiale d’interesse tecnico per i comunicati ma non potevano eludere le direttive impartite dal vertice della struttura che affidava a chi vi parla-  iscritto all’Albo- il compito di curare i collegamenti con gli organi di informazione, in rete, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni.    Ogni altra attività svolta a riguardo non era lecita “apparirebbe- spiega ancora Lanza- solo come l’affermazione di un potere individuale rovinoso dei rapporti con i giornalisti dei quotidiani e configurerebbe esercizio abusivo della professione oltre a non costituire fonte di informazione privilegiata come invece devono ritenersi i Settori ed Uffici Stampa”

Il Lanza era difeso dall’avv.Davide Tutino del Foro di Catania

Guida di Feltrinelli: “Agrigento ha atteggiamenti mafiosi……”-La Confcommercio, con l’avv. Russello, querela per diffamazione

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l presidente della Confcommercio Sicilia Francesco Picarella ha promosso formale esposto-querela nei confronti della Casa Editrice “Feltrinelli”, appartenente al gruppo “Giangiacomo Feltrinelli Editore”, nonche’ nei confronti della Rough Guides e della Autrice Ros Belford, con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa e riserva di richiesta di un risarcimento di giustizia per la lesione all’immagine, prestigio e decoro, per causa delle espressioni usate all’interno della guida turistica su Agrigento e sui ristoratori.

Picarella, che ha dato formale mandato all’avvocato Ornella Russello, del Foro di Agrigento, ha ritenuto che i contenuti della guida facenti riferimento alla Citta’ dei templi “siano un’offesa ad una Comunita’ di eccellenti tradizioni storiche e valori, ai commercianti onesti, a coloro che credono nel lavoro, a quelli che si sono battuti per anni affinche’ il buon nome della Sicilia e di Agrigento in specie, non venisse necessariamente affiancato alla parola mafia”.

La rabbia e’ tanta anche da parte dei Cittadini, perche’ la guida, sempre secondo l’esponente di Confcommercio usa “un linguaggio offensivo, figlio di stereotipi razzisti. In questo modo vengono penalizzate la Citta’, le sue potenzialita’ turistiche, le aziende, i ristoranti e gli alberghi del territorio”.
Palazzo di Giustizia
Tribunale di Agrigento
La guida Turistica non ha usato parole lodevoli nei confronti della citta’ di Agrigento, come gia’ fatto per Caserta dove analoghe iniziative giudiziarie sono state promosse per una vicenda simile, informando i turisti che “le statistiche del governo indicano che Agrigento e’ una delle citta’ piu’ povere d’Italia e non risulta una sorpresa apprendere che qui gli atteggiamenti di tipo mafioso siano ben radicati”. Non proprio un incentivo a visitarla, perche’ dulcis in fundo un’altra frase mette in allarme i turisti: “Nessun pericolo, solo una maggiore tendenza tra i ristoratori, rispetto al resto della Sicilia, a perpetrare piccole truffe”. La questione si trasferisce adesso all’attenzione della Procura Agrigentina per le indagini e iniziative giudiziarie opportune, a condanna della grave condotta diffamatoria. 

Diffamazione e limiti al diritto di cronaca. Evento dell’Ordine dei Giornalisti

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L’Ordine dei Giornalisti invia un Comunicato Stampa per un interessante incontro formativo g. 10     alle ore 16.30 presso l’Università di Catania sul tema :Diffamazione e limiti al diritto di cronaca; limiti alla pubblicazione degli atti giudiziari tra stampa, internet e social network; la tutela delle fonti; profili di liceità o illiceità di registrazioni audio e video  I relatori sono Mattia Serpotta, avvocato, Carlo Privitera, giornalista e Francesco Lamiani, giornalista