Chiarimenti su IMU e TASI

Imu e Tasi inquilini: chi dovrà versare la rata di giugno 2017

Quando si avvicina la scadenza per il pagamento della prima rata di Imu e Tasi per il 2017, una domanda che si fanno molti inquilini è: devo versare le imposte sulla casa locata? Vediamo quali sono le regole che stabilite dalla legge di stabilità sono valide anche per quest’anno.

Pagamento Imu e Tasi inquilini

Il 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti: è stata infatti abolita l’imposta sui servizi indivisibili per i proprietari di prime case. Ma l’esenzione non vale solo per i proprietari, ma anche per gli inquilini che prendano la residenza nell’immobile locato.

A versare l’imposta sarà in questo caso il proprietario secondo la percentuale deliberata dal Comune. In mancanza di un’opportuna delibera la percentuale da versare è del 90%. Il proprietario dovrà versare sulla casa anche l’Imu. Ma non è tenuto a versare la restante parte (il 10%) non corrisposta dall’inquilino

Tasi inquilino prima o seconda casa

Diverso è il caso in cui l’inquilino non risieda nell’immobile affittato. In questa ipotesi dovrà versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della stessa. La restante parte deve essere versata dal proprietario.

Anche i titolari di leasing o gli inquilini di locali commerciali dovranno versare la quota che corrisponde loro. Le imprese e i professionisti, inoltre, potranno dedurre la Tasi ai fini Irpef e Ires, come avviene per la Tari e a differenza di quanto previsto per l’Imu. L’imposta municipale, infatti, a partire dal 2013 è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini Irpef e Ires, nella misura del 20%.

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