BANCO DI SICILIA:   TENEBRE E “FAVORITISMI” DI GUARDIA GIURATA

 

Che ci sta a fare la vigilanza guardia giurata davanti alla banca Unicredit di Catania che mette più disordine che altro ?

FRASI DIVERTENTI : Le migliori barzellette sulle banche

Immagine Archivio Vignette Sud Libertà

di  R.Lanza

Non avremmo voluto parlare della banca Sicilia od UniCredit di Piazza Verga a Catania perchè sappiamo tutti che questi luoghi sono nati per il potere e l’interesse capitalistico di chi  ha degli appetiti da soddisfare. Ma una nota a firma di lettori del “Quotidiano Sud Libertà” che forniscono alcuni dettagli                       sull’omessa trasparenza di questa filiale e l’inusitato comportamento di un vigilantes in servizio davanti alla banca per “l’annotazione in ordine di arrivo dei clienti e dei cosiddetti “clienti prenotati”, offre alcuni spunti al cronista. 

Anzitutto sui recapiti telefonici di UniCredit e di un numero verde  Tutti i numeri della banca non sono operativi – è la prima accusa dei nostri lettori se non in rarissimi momenti della giornata lavorativa.  Abbiamo verificato con la redazione di Sud Libertà. Vero.    Anche l’email-l’unica citata sul sito di Unicredit  è fuori sintonia.    Anche qui abbiamo controllato. Questa la “risposta della banca”:  

“l recapito non è riuscito per i seguenti destinatari o gruppi: ucbancosicilia@unicreditgroup.com () Non è stato possibile recapitare il messaggio. Nonostante i tentativi ripetuti di recapitare il messaggio, la query nel DNS (Domain Name System) per le informazioni sulla posizione del dominio del destinatario non è riuscita. Per altre informazioni e suggerimenti per correggere il problema, vedi questo articolo: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361″                                         Fin qui il messaggio dell’UniCredit sull’unica e-mail visibile sul sito Internet.

I nostri lettori e, in genere , chi fruisce dei servizi di questa filiale- chiediamo alla direzione generale di Catania – sono clienti di un luogo trasparente o di una struttura tenebrosa dove i funzionari e il direttore/preposto- persone impiegate che hanno gli stipendi sicuri – pongono più ostacoli alla gente che servizi?   Sarebbe interessante avere la risposta del direttore della filiale

Non è finita. Dulcis in fundo in questo periodo di coronavirus in questa filiale si entra due alla volta perchè i cassieri-ritualmente quattro- sono due adesso. Punto in regola se non fosse che l’ordine di arrivo dei clienti della banca di Piazza Verga a Catania viene stravolto giorno 24 aprile scorso dal vigilantes /guardia giurata in servizio davanti l’ingresso con il foglio delle presenze del giorno    ” Non è ammissibile -scrivono nella missiva i lettori – che questa guardia giurata apponga il nominativo di una signorina di bella presenza (Rullo n.d.r.) che sconosce gli elementi basilari dell’educazione e del rispetto, prima di coloro che erano arrivati abbondantemente ore prima. E’ una indecenza a cui il direttore della filiale deve provvedere”

L’alibi paradossale  della guardia giurata che lascia attoniti i presenti: “La signorina era in macchina a fare l’attesa”.

Logico e naturale il malcontento generale. Osserviamo che queste guardie che la Banca di Sicilia od UniCredit lascia davanti il portone d’ingresso devono essere istruite meglio e bene dall’Istituto di vigilanza dove provengono e controllate pure, a più riprese nel corso della giornata, dal direttore della filiale di banca dove prestano servizio. Altrimenti l’ordine verrà tramutato sistematicamente in disordine, come nella fattispecie,  per una strizzatina d’occhio alla signorina che chiede alla giovane guardia di favorirla.

Poi c’ anche un altro aspetto che mi riferiscono: ma la guardia in servizio davanti alla banca di Sicilia giorno 24 aprile perchè non era fornito di una mascherina regolamentare -anzichè una benda  nera da scambiarlo per un bandito/rapinatore- dove aveva questo signore la radio ricetrasmittente geolocalizzata? Perchè indossava  un’arma-la pistola così ampia   e  – così appariscente da preferire solo in un film di “Guerre stellari”?

Perchè il suo contestabile vestito-senza giacca nè giubbotto – non era munito di fregi identificativi dell’Istituto di vigilanza -o non erano affatto visibili per la sporcizia-.  ?

Tutte queste domande le giriamo anche al Prefetto di Catania che ha la prerogativa istituzionale  di controllo -e di revoca – delle concessioni di vigilanza

 

Vigilanza Armata Antirapina - M.G. Security S.r.l.      SUI PROCEDIMENTI E CONTROVERSIE CON LE BANCHE: COME AGIRE

Foto d’Archivio (generica)                                      

Apprendiamo che la Banca d’Italia e la Consob, al fine di limitare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), hanno disposto la sospensione di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all’ABF e all’ACF medesimi, :

  • La sospensione dei terminidella procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, già disposta con delibera di Banca d’Italia n.144 del 17 marzo 2020, è da intendersi prorogata fino all’ 11 maggio 2020;
  • La sospensione dei terminidella procedura innanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, già disposta con delibera CONSOB n. 21299 del 12 marzo 2020 è da intendersi prorogata fino all’11 maggio 2020.

Gli adempimenti della banca devono assolvere a questi termini:

  • 15 giorni lavorativi per i reclami relativi a Servizi di Pagamento di cui alla Direttiva 2015/2366/UE cd. PSD2, come, ad esempio, bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito;
  • 30 giorni di calendario per i reclami ordinari e per i reclami relativi alla distribuzione dei prodotti assicurativi;
  • 60 giorni di calendario per i reclami relativi ai servizi ed alle attività di investimento.

Per i servizi di pagamento, se, in situazioni eccezionali, la banca non può rispondere entro le 15 giornate lavorative, invia una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni di calendario ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

 CONTROVERSIE INERENTI AD OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

Per soprusi contabili  rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 € se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; i) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.

Il ricorso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito dell’arbitro finanziario. e non può essere proposto qualora siano trascorsi  più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Sulle modalità per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario

  • richiedere di attivare la procedura di conciliazione                    definita da UniCredit con le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico partner di Noi&UniCredit, il programma di collaborazione attivo dal 2005. La procedura, operativa da febbraio 2011, può essere attivata dal cliente-consumatore per controversie inerenti ai seguenti prodotti e servizi: conti correnti, carte di debito, incassi e pagamenti, carte di credito e carte prepagate, contratti di credito ai consumatori come definiti dal disposto dagli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il valore delle controversie non potrà superare i 50.000 € e dovrà essere riferito ad operazioni poste in essere nei due anni antecedenti al reclamo a cui la controversia si riferisce.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato accordo. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento  di un accordo – ricorrendo:

  • all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

 

  CONTROVERSIE INERENTI A SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
  •  il cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98.  Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
    • ) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la banca abbia comunicato al cliente le proprie determinazioni;
    • ) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
    • ) non siano pendenti, anche su iniziativa della banca a cui il cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
    • ) il ricorso venga proposto personalmente dal cliente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.

  • al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il cliente e/o la banca devono attivare quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione (finalizzato al tentativo di trovare un accordo) ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28  all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.  Giustizia.