Richiesta applicazione “diritto all’oblio” a SUD LIBERTA’ -dopo sette anni – di un professionista “indagato ma non più coinvolto ” e tempestivo accoglimento da parte del direttore Raffaele Lanza

 

 

Il paradosso della testimonianza | Rebecca Silvia Rossi - psicologa Andria

 

Perviene alla Redazione di   SUD LIBERTA’  missiva/e-mail inviata al direttore  dr. Raffaele Lanza “per l’applicazione di diritto all’oblio” di un assistito che all’epoca dei fatti è stato coinvolto “nell’Operazione  Camaleonte” condotta dalla Finanza

Ecco la missiva integrale con l’ovvia eccezione della cancellazione del nominativo del diretto interessato – e circostanza connessa- -che ha delegato la Socie incaricata  alla tutela Reputation  Manager Sp.A  (delega allegata)

 

Richiesta di applicazione diritto all’oblio.

Spett.le Uff.Legale,- Sud liberta’ Quotidiano Antimafia del Mezzogiorno

Formuliamo la presente in nome e per conto del nostro cliente, il Dott.  Omissis   -Cancellazione nominativo n.d.r.    (come da delega allegata alla presente), che assistiamo nella tutela dell’immagine e della reputazione online.
Si segnala che all’interno dei vostri canali sono presenti i seguenti link:
1.
https://www.sudliberta.com/tag/societa-reitano/

L’articolo, datato 2018, riguarda una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il dott.   Omissis.(Cancellazione nominativo  n.d.r.)

Egli è stato coinvolto in qualità di commercialista di una società di trasporti.

Si rende noto che a seguito di questa vicenda nessun provvedimento punitivo è stato preso nei confronti del nostro cliente che risulta tuttora iscritto nell’albo dei dottori commercialisti.

Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell’articolo, ben sette anni, i dati personali del dott.  Omissis  (n.d.r).  rimangono a disposizione degli utenti del web, impedendo e limitando il diritto all’autodeterminazione informativa personale dell’interessato

E’ plausibile pensare e ritenere che la funzione informativa esercitata al momento della pubblicazione dell’articolo in questione, sia da ritenere debitamente compiuta e non essendoci ulteriori informazioni relative all’interessato, questo link debba essere deindicizzato dai motori di ricerca.

Si richiede la deindicizzazione del contenuto tramite l’utilizzo di meccanismi idonei a impedire l’indicizzazione dei contenuti mediante inserimento di meta tag no-index nel codice HTML della pagina.
Diritto

La richiesta è conforme al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 in relazione all’art. 21 rubricato “Diritto di Opposizione” che recita: “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) (ll trattamento è necessario […] a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato) e in relazione all’ articolo 17, rubricato “Diritto all’oblio” che dispone: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo […]. Il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali ex lettera C)(insussistenza di alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento)”.

Tale orientamento è stato più volte rimarcato dall’autorità Garante per la Protezione dei Dati che da sempre sostiene che all’interessato spettino legittimi diritti di opposizione al trattamento, “tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo – e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale – che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali”. (Cfr. Decisione del Garante reperibile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1635966).

L’impostazione del Garante è condivisa dalla Giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza n. 5525/2012 la Corte di Cassazione ribadendo il principio affermato nella sentenza n. 3679/1998, infatti, ha stabilito che “se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (ex. art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.
Il mancato riscontro come previsto dagli articoli 5 lettera C, 17 e 21 del GDPR, alla presente richiesta comporta le sanzioni come indicati negli articoli 58 comma 2 lettera I e 83 del Regolamento (doc. web n. 9577346).
Tutto ciò premesso, siamo a chiedervi con la presente istanza di impedire che in rete, per mezzo delle “scansioni” operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al vostro sito, il nome del nostro cliente resti associato ad libitum alle notizie oggetto degli articoli.
Confidiamo nella Vostra cortese collaborazione e rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Firma       9 ott.  2025

Reputation   Manager   S.p.A.

 

Risponde  il Direttore   Raffaele Lanza : ” Si accoglie la richiesta ,anche se sono passati  oltre sette anni, perchè la dignità e l’immagine di una persona sono sacre..”

 

Un  semplice preambolo alla preriferita  pacata lettera pervenutami on line.  E cioè, “L’Operazione Camaleonte ” che aveva coinvolto il Vs cliente nell’articolo richiamato  era  un’indagine -ricorderemo- approfondita nei dettagli delle indagini dalla Guardia di Finanza che ha rimesso ai Media e pubblicato il relativo Comunicato stampa pervenuto anche alla Ns Redazione  con  integrale pubblicazione

Naturalmente non abbiamo nulla in contrario all’accoglimento della richiesta dell’interessato perchè l’immagine e la dignità di una persona  sono sacre , ed è giusto che almeno esso non provi più sofferenza …specialmente “se nessun provvedimento è stato preso nei confronti del Vs cliente”     

      Si richiama a riguardo la Vs esclusiva  responsabilità , e  ricordo tuttavia agli avvocati difensori penalisti  di allegare -preferibilmente- eventuale sentenza e/o decreto di archiviazione e/o assoluzione dei loro clienti imputati in questioni giudiziarie.

La richiesta di cancellazione da un servizio per il diritto all’oblio riguarda i dati personali della persona  . 

Altro punto. Vi preghiamo  anche di essere più tempestivi  nelle richieste affini perchè non è agevole tecnicamente  e sotto il profilo informatico -intervenire sul Quotidiano dopo sette anni ..

Ho passato oggi la Vs missiva alla Redazione per procedere immediatamente alla cancellazione della predetta informazione richiesta da l Vs.  delegante interessato..

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *