Alcuni appunti storici appresi dal Vaticano che appresso riportiamo
L’uso del conclave quale esiste nella Chiesa romana si fa risalire ad Onorio III, eletto a Perugia il 18 luglio 1216, dopo che i cardinali erano stati rinserrati a chiave dai perugini per affrettarne l’elezione.
Sono, tuttavia, le singolari circostanze che accompagnarono l’elezione di Gregorio X ad aver segnato il termine “conclave”. A Viterbo le adunanze per l’elezione del papa, dopo la morte di Clemente IV, durarono 2 anni, 9 mesi e 2 giorni. Dopo 17 mesi, per consiglio di San Bonaventura, i viterbesi chiusero i cardinali dentro il palazzo pontificio; ma non approdandosi a nessun risultato, Ranieri Gatti, capitano della città e custode del conclave, fece scoperchiare la sala.
Lo stratagemma riuscì, e fu eletto (1° settembre 1271) Teobaldo Visconti, che si chiamò Gregorio X e che nel Concilio di Lione (1274) con la costituzione “Ubi periculum”, incorporata da Bonifacio VIII nel diritto canonico, stabilì le leggi dell’elezione del papa, che andarono in vigore dall’elezione del suo successore Innocenzo V (1276).
Il conclave, secondo la prima legge di Gregorio X, doveva tenersi nel luogo stesso dove era morto il papa. Tuttavia, da Callisto III (1455) in poi, si tenne sempre a Roma, nel palazzo Vaticano, fino a Pio VII, che fu eletto a Venezia (1800); nel XIX secolo, fino al 1870, sede del conclave fu il palazzo del Quirinale.
Le modifiche nei secoli
Non poche modificazioni ed eccezioni subì la costituzione di Gregorio X per opera di vari papi, principalmente di Pio IV, Gregorio XV e Clemente XII, fino a che Pio IX, con la bolla “In hac sublimi” del 23 agosto 1871, accordò alla maggior parte dei cardinali la dispensa dalla tradizionale clausura.
Oggi il conclave è regolato dalle norme emanate da Pio X (costituzione “Vacante Sede Apostolica”, 1904), rivedute da Pio XII (costituzione “Vacantis Apostolicae Sedis”, 1945) e alle quali Giovanni XXIII apportò alcuni ritocchi (motu proprio “Summi Pontificis electio”, 1962). Paolo VI (costituzione “Romano Pontifici eligendo”, 1975) introdusse alcune novità, la più importante delle quali l’esclusione dal conclave dei cardinali ultraottantenni. Giovanni Paolo II (costituzione “Universi Dominici Gregis”, 1996) modificò in parte il documento precedente prescrivendo le norme cui devono attenersi i cardinali in conclave. Ulteriori modifiche sono state introdotte da Benedetto XVI (motu proprio “De aliquibus mutationibus”, 2007). Nel conclave tutti i cardinali, la gran parte dei quali di fresca nomina da Papa Francesco, seguono la linea progressiva del Pontefice argentino. Qui avranno il tempo fino al 7 maggio prossimo di conoscersi e concordare l’elezione del nuovo reggente della Chiesa.
Regole per l’elezione
Le regole per l’elezione prevedono che subito dopo la morte del pontefice, annunciata dal decano del Collegio cardinalizio, vengano convocati a Roma tutti i cardinali, sia quelli sotto gli 80 anni, sia quelli più anziani (la cui partecipazione alle riunioni consultive che precedono il conclave è solo facoltativa). Per il disbrigo di affari ordinari ma anche per quelli indilazionabili, durante la sede vacante, il governo della Chiesa è affidato al Collegio cardinalizio, che non ha facoltà di modificare le leggi in vigore.
Tra i compiti dei cardinali vi è quello “di organizzare materialmente il conclave, che deve iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del papa. Una volta eletto il nuovo papa, l’ultimo dei cardinali diaconi chiama nella Cappella Sistina il segretario del nuovo successore di Pietro, il maestro delle cerimonie liturgiche e i cerimonieri. Quindi il cardinale decano chiede formalmente all’eletto se intende accettare o meno l’incarico, e alla sua risposta affermativa, quale nome scelga. L’accettazione si conclude con la redazione di un verbale e la vestizione del papa per il rito d’obbedienza.”