Richiedere l’Ecobonus al 110 per cento: vediamo questa breve Guida di SUD LIBERTA’

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Con la conversione del decreto rilancio  l’ecobonus 110 per cento sappiamo è già operante . Già numerose sono le richieste degli interessati, e le imprese al lavoro.Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l’ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

Con la conversione del decreto rilancio, l’ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l’ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

L’articolo 119 del decreto rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Tra le ultime novità che riguardano l’ecobonus’è anche l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/8 abitazioni in ville
  • A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Per l’articolo 119 del dl rilancio a detrazione fiscale del 110% per “interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. Restano fermi i tre interventi “trainanti”:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

L’installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti. Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.

Durante l’iter parlamentare sono stati definiti nuovi tetti di spesa rispetto a quelli previsti dalla prima formulazione del dl rilancio.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise che renderanno davvero operativo l’ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.

L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 

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Ecobonus 110, il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Pronto il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sullEcobonus, che detta le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del bonus 110. In allegato anche il modello per la cessione e le istruzioni per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta per la detrazione del 110 per cento.

Dopo i decreti attuativi del Mise sull’ecobonus 110, il decreto asseverazioni e quello tecnico sui requisiti minimi arriva anche il decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate che permette all’ecobonus 110 di diventare completamente operativo.

Il provvedimento dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate reca le “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Provvedimento 8 agosto 2020

Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura deve essere inviata in via telemativa a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa. Bisogna utilizzare l’apposito modello di comunicazione in allegato al provvedimento denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”

L’opzione può essere esercitata tanto per le unità immobiliari che per quelle relative alle parti comuni degli edifici e la comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente, o avvalendosi di un intermediario, per il primo caso, mentre quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario.

Provvedimento attuativo Entrate bonus 110

PDF icon pdf

  • Modulo per la comunicazione dell’opzione per gli interventi di efficienza energetica

  • PDF icon comunicazione
  • Con la firma del ministro Patuanelli sul decreto requisiti minimi tecnici per l’ecobonus 110, il superbonus 2020 è pienamente attivo. Dopo la pubblicazione del decreto asseverazioni e della corrispondente modulista, entrambi i decreti attuativi Mise del bonus 110 sono a disposizione di chi vuol realizzare gli interventi di efficientamento energetico usufruendo di una detrazione del 110 per cento.

    Decreto requisiti minimi per il superbonus in pdf

    Il decreto requisiti minimi per il superbonus definisce i requisiti tecnici che devono soddifistare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il cosiddetto bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020) e gli inteventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% come previsto dal decreto rilancio.

    In sintesi, vengono quindi definiti i requisiti tecnici per usufruire delle agevolazioni dell’ecobonus, del bonus facciate e del superbonus 110%. Inoltre vengono indicati i costi massimali per ogni singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

    È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscano a migliorare l’efficientamento energetico.

    L’allegato n1 del decreto requisiti minimi per il superbonus o ecobonus 110 riporta anche un’utile tabella in cui per ogni intervento è riportato:

    • il riferimento legislativo
    • la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile
    • la percentuale di detrazione
    • il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione

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    Gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura per l’ecobonus 110

    In tema di modalità di esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito , vediamo per quali interventi è possibile scegliere una delle due alternative alla detrazione

    L’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata per gli interventi di:

    • Recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento corporativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici
    • Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus. Si tratta di interventi quali la sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, degli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e anche quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
    • Interventi previsti dal sismabonus. Anche se si tratta di acquisto di case antisismiche.
    • Recupero o restauro della facciata degli edifici. Sono previsti anche gli intervneti di pulitura e tinteggiatura esterna, per i quali è previsto il Bonus facciate
    • Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
    • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al bonus 110.

    LE   BANCHE DISPONIBILI

  • Aumenta il parterre delle banche italiane che si dichiarono disponibili alla cessione del credito dell’ecobonus 110 offrendo i propri servizi non solo ai cittadini, ma anche alle aziende che realizzano i lavori.   Dopo Unicredit, infatti, è stata la volta di Banca Intesa Sanpaolo.La pubblicazione dei decreti attuativi e del provvedimento delle Agenzie delle Entrateha fornito le modalità operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura per le spese effettuate per l’ecobonus 110 per cento. Le offerte di Intesa Sanpaolo si rivolgono sia ai cittadini sia alle aziende. Non a caso il gruppo bancario nei giorni scorsi ha annunciato il raggiungimento di un accordo con Confapi (la Confederazione delle piccole e medie imprese italiane) per consentire alle aziende di cedere il credito d’imposta derivante dai lavori dell’ecobonus 110.

    La banca ha poi pubblicato un foglio informativo (n 497/003) con il quale ha reso noto le seguenti condizioni economiche:

    • prezzo di acquisto del credito d’imposta superbonus 110%: 90,91% del valore nominale del credito;
    • prezzo di acquisto del credito d’imposta ecobonus e sismabonus, ristrutturazione edilizia e bonus facciate: 80% del valore nominale del credito.

    Per quanto riguarda la modalità di pagamento,  il corrispettivo di cessione verrà versato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui:

    • il credito risulti nel cassetto fiscale della banca;
    • il cedente abbia consegnato al cessionario la documentazione prevista.

    Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato nella misura percentuale del valore nominale del credito ceduto sopra indicata.

    PDF icon foglio informativo

 UniCredit propone servizi dedicati e prodotti finanziari per usufruire in modo rapido dell’ecobonus 110%. Vediamo come.

Nel dettaglio, per i condomìni o persone fisiche (proprietarie di edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi e di seconde case) nonché soggetti del Terzo Settore detentori di immobili che vogliono avviare i lavori con l’ecobonus 110%, la Banca prevede la possibilità di acquisire il credito fiscale derivante dai lavori agli immobili che comportino un miglioramento della classe energetica o un miglioramento degli standard sismici degli edifici, come previsto dalla normativa vigente.

Il cliente, sia un privato che un condominio, previa valutazione del merito creditizio, riceve un’apertura di credito fino a copertura del 100% degli interventi che danno diritto ai benefici fiscali, con contestuale sottoscrizione di mandato alla cessione del credito d’imposta a stato avanzamento lavori o a fine lavori nei confronti della banca.

In questo caso il controvalore della compravendita del credito fiscale permetterà l’estinzione diretta della linea concessa. Il cliente pertanto potrà utilizzare la linea di credito ogni volta che deve pagare le fatture al fornitore (es. anticipo, SAL o saldo a fine lavori), in modo da rendere più agevole e immediato l’accesso agli incentivi governativi.

Fino al 30 settembre UniCredit ha attivato una promozione dedicata a tutti i clienti privati e condomìni: la banca prevede l’acquisto al valore di 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale, destinando i proventi derivanti dalla cessione di tali crediti, diventati liquidi ed esigibili, alla riduzione-estinzione del finanziamento concesso.

Il Presidente della Regione Sicilia: “Cacciare sia i politici mafiosi che i burocrati dirigenti che fanno da cerniera con i mafiosi”

MA  L’INEFFICIENZA DEI COMUNI E’ PARI A QUELLA DELLA REGIONE SICILIANA DOVE SPESSO ,IN ALCUNI UFFICI, I DIRIGENTI SI ASSENTONO DAL POSTO DI LAVORO.                                       Risultati immagini per immagine di comuni sciolti per mafia

Un motivo scottante sullo scioglimento dei Comuni per mafia induce il Presidente della Regione Musumeci a formulare un intervento-comunicato per sollecitare la sostituzione dei dirigenti -posti ai vertici- nei comuni interessati dalla Mafia.  Un intervento molto interessante perchè non basta individuare un Comune mafioso e allontanare solo i vertici politici “ma anche l’alta burocrazia che volente o nolente – si trova spesso a fungere da “cerniera tra il consenso del politico e la pressione del mafioso”. Non va trascurato che l’inefficienza dei Comuni è almeno pari a quella della Regione siciliana articolata nelle sue numerose galassie di grandi e piccoli Uffici dove tutti i dirigenti hanno una poltrona e spesso, come in qualche dipartimento, sono altrove- assenti anche in presenza di pubblico –  anzichè al proprio posto di lavoro. Non è mafia anche questa On. Presidente ? 

R.Lanza

Riportiamo tratti essenziali di tale intervento:

 

Al di là delle contrastanti reazioni emotive o strumentali della gente, il crescente fenomeno dei Comuni sciolti per mafia invita ad alcune serene riflessioni. In questo momento 167mila siciliani non sono amministrati da organi elettivi: in dieci Comuni dell’Isola la democrazia, in un certo senso, rimane sospesa per almeno diciotto mesi, ma anche fino a due anni. Il decreto di scioglimento, inutile dirlo, si rivela fortemente invasivo nella vita civile di una comunità, ma siamo di fronte ad una misura dello Stato straordinaria, di natura preventiva e perciò caratterizzata da una certa discrezionalità dell’autorità proponente (la Prefettura). Per sciogliere un Comune, infatti, non è necessario l’accertamento di reati penali, ma è sufficiente che emerga una possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata, anche a prescindere dal fatto che i politici abbiano voluto assecondare le richieste mafiose. Ma se l’applicazione di una norma non sempre porta ai risultati sperati, lo Stato rischia di non essere più in sintonia col comune sentire dei cittadini. Un esempio: decine di Comuni, dopo essere stati sciolti per mafia una prima volta, tornano ad esserlo per la seconda e, in alcuni casi, anche per la terza volta. È capitato anche in Sicilia. Cosa significa? Che la normativa sullo scioglimento dei Comuni, ormai dopo quasi trent’anni, va rivista, anche per alcune incongruenze che rendono il provvedimento spesso inutile se non dannoso. Ne cito due.

Prima incongruenza: perché in un Comune sciolto per mafia, lo Stato allontana solo il ceto politico e lascia al proprio posto i dirigenti della burocrazia comunale? Eppure è risaputo che in uffici a “rischio” il dirigente – volente o nolente – si trova spesso a fungere da “cerniera” tra il consenso del politico e la pressione del mafioso.

Cosa fare, dunque? Estendere gli effetti del provvedimento di scioglimento anche ai vertici burocratici. Il segretario comunale, i dirigenti alla guida di uffici strategici e con un’ampia sfera di autonomia decisionale non dovrebbero rimanere al loro posto. Anche in assenza di indizi, andrebbero destinati ad altro ente (senza dover subire alcun danno economico) per tutta la durata del commissariamento ed essere sostituiti da dirigenti esterni assolutamente estranei all’ambiente sociale e professionale del Comune sciolto.

 

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Seconda incongruenza: perché in un Comune sciolto per mafia, lo Stato manda commissari straordinari già oberati da altri gravosi impegni d’ufficio e senza neppure verificarne la idoneità e l’attitudine al governo di un Ente? Ho conosciuto in questi anni commissari assai competenti ma presenti al Comune solo per uno-due giorni la settimana, perché già assorbiti da altro incarico. Un Comune commissariato non è un “Dopolavoro” da frequentare nel tempo libero: bisogna starci sette giorni su sette. E servono commissari che abbiano propensione al dialogo e al confronto con i cittadini. Sarebbe perciò necessario istituire presso il ministero dell’Interno un apposito Albo di dirigenti pubblici che abbiano tutti i requisiti per essere destinati ad amministrare Comuni sciolti.

 

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Foto Sud Libertà_ Il Presidente della Regione On. Nello Musumeci

Rimane il tema dei “poteri” in deroga da affidare alla gestione commissariale: in condizioni straordinarie servono misure straordinarie, azioni propulsive e di crescita, se si vuole restituire alla comunità un Ente libero da ogni opacità e non più vulnerabile”.