Misure valide dal 5 novembre al 3 dicembre: cosa prevede il nuovo dpcm, ancora però non è ufficiale.

 

 

Giuseppe Conte, spunta la foto da giovanissimo e il web impazzisce

 

Ecco le nuove misure. Probabilmente domani il nuovo testo diverrà ufficiale. Conte mostra cautela prima di dare ufficialità al documento.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” ad alto rischio Covid, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, si legge.

“È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

 – “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”.

“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia -si legge ancora- continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

 – “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”, prevede il testo.