SULLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DELLA REGIONE SICILIANA- MISSIVA DEL DIRETTORE GENERALE NASCA TORNA ORA D’ATTUALITA’ PER I SINDACATI NAZIONALI NELL’INCONTRO CON LA MELONI

 

Rivalutazione pensioni già dal 2022: come si ricalcolerà l'assegno con  l'inflazione- Corriere.it

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In relazione ad alcune specifiche richieste di chiarimenti sulle modalità di calcolo del trattamenti pensionistici del personale regionale,Regione Sicilia,  provenienti dalle unità istruttorie incardinate nei  vari servizi   il  Direttore  Generale dr Filippo Nasca,  fornisce i seguenti indirizzi operativi:

SUD LIBERTA ‘  pubblica (in sintesi) la lunga nota del direttore generale che adesso, in vista della rivalutazione sulle pensioni richiesta dai Sindacati CGIL e UIL in particolare , convocati a Palazzo Chigi il 7 dicembre prossimo dalla Meloni che ha frenato inopportunamente l’intera questione, ritorna più attuale-ed esplosiva – che mai. Questa missiva-circolare del direttore Nasca rafforza i motivi di diritto dei pensionati regionali della Sicilia. Vediamo la Circolare ed anche le modalità di calcolo della rivalutazione: 

-“Come è noto, il legislatore regionale, attraverso una serie di interventi avvenuti nei primi due decenni di questo secolo, ha reso progressivamente omogenei i trattamenti di previdenza del personale regionale, rispetto a quello dei dipendenti civili dello Stato. E’ un percorso di che può dirsi concluso dal 1 gennaio 2021.

Basti qui ricordare l’art. 20 della l.r. 21/2003 (che ancora faceva salve alcune norme della l.r. 2/1962), e poi soprattutto gli artt. 51 e 52,
con i quali il cammino di riconciliazione della disciplina regionale con quella statale è stato praticamente completato, sia in riferimento ai requisiti di accesso alla pensione (sul quale già il richiamato art. 20 della l.r. 21/2003 aveva eliminato eventuali differenze per il personale di
contratto 1), sia per quanto concerne le modalità di calcolo dell’assegno pensionistico definitivo.
Quanto sopra vale a precisare che l’intentio legis è stata ed è quella della progressiva armonizzazione, termine che deve intendersi nel senso della identità di trattamento; tale assunto deve guidare l’operatore amministrativo nella concreta e quotidiana applicazione
della normativa di settore, nel senso che, in caso di dubbi di dettaglio o altrimenti chiare eccezioni letterali (non superabili nemmeno con il canone della successione delle leggi )____________________________

Finora deve ovviamente essere preferita l’interpretazione che va nella direzione della cennata uniformità fra trattamento statale e regionale, piuttosto che per il mantenimento di apparenti eccezioni, spazzate vie dalla produzione normativa degli ultimi anni.
– Ciò premesso, si deve ribadire che nessuna ultrattività della disciplina transitoria di cui all’art.52 della l.r. 9/2015 può ammettersi, oltre la data del 31 dicembre 2020 (come peraltro si ricava anche dalla lettura della circolare del Dipartimento della F.P. 70272 del 25.5.2015).
a) Per il il trattamento pensionistico di contratto 1, a decorrere dal 1^ gennaio 2021, sono venute meno le residue differenze rispetto a quello di contratto 2, previste dall’ art. 20 comma 1 della l.r. 21/2003; pertanto il calcolo retributivo per le anzianità maturate non si
estende al 31.12.2003, ma si ferma al 31.12.1995 (fatta salva l’ipotesi di un’anzianità di servizio superiore ai 18 anni a quella data).
b) Le retribuzioni pensionabili dei dipendenti regionali (così come quelle dei dipendenti civili dello Stato), ai fini del calcolo della quota retributiva, sono soggette alla rivalutazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 503/1992 (si riporta il testo: 4. Ai fini
del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, tra l’anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili).

Si veda l’esempio parziale riportato in calce, riferito alla retribuzione simulata di un dipendente andato in quiescenza al 31.12.2020:
Anno di servizio Retr. goduta nel periodo di riferimento Rivalutazione di un punto percentuale per numero anni
Coefficienti rivalutazione ISTAT anno precedente decorrenza pensione Coefficiente rivalutazione ISTAT riferito all’anno da rivalutare
Retribuzione goduta nel periodo di riferimento rivalutata a b c d   e = (a x b x c : d)
2020       € 91.501,34 1,00 172,4365 172,4365        € 91.501,34
2019       € 91.913,65 1,00 172,4365 172,4365         € 91.913,65
2018       € 92.087,96 1,01 172,4365 171,5786         € 93.473,89
2017       € 92.068,59 1,02 172,4365 169,7118        € 95.417,67
2016       € 92.087,96 1,03 172,4365 167,8653       € 97.433,51
(seguono le precedenti annualità)
Anche per le aliquote di rendimento, trova applicazione la normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato.

Il Direttore Generale Fondo Pensioni Regione Siciliana –Filippo Nasca
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Sicilia
L.R. 07/05/2015, n. 9
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 15 maggio 2015, n. 20, S.O. n. 16.
Art. 51 Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.
In vigore dal 12 maggio 2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale con quello statale, il calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 è effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
2. All’articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 le parole “alla retribuzione ultima
in godimento” sono sostituite dalle parole “alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni”.
2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell’articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell’ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale (41).
3. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l’ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. (40)
4. Le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, applicate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sulla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono estese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui all’articolo 10, commi 2 e 3,
della legge regionale n. 21/1986, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell’entrata in vigore dell’articolo 20 della legge regionale n. 21/2003, deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.
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