La Seconda Sezione del Tar di Catania ritiene illegittime le posizioni della Regione per le scelte del territorio comunale di Messina in materia di ZPS

 

Cateno De Luca: “La Regione ha agito penalizzando fortemente il territorio del Comune di Messina attraverso l’applicazione miope delle normative. Funzionari e dirigenti devono stare attenti, dotati del necessario equilibrio e non fare scelte di tipo politico

 

Con sentenza n. 814/2021 pubblicata ieri, lunedì 15 marzo 2021, la Seconda Sezione del TAR di Catania ha ritenuto illegittime le posizioni dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in materia di ZPS ( problematica di protezione speciale del territorio e della natura che ha coinvolto numerose intelligenze. (Una questione-ricorderemo ai lettori- che da tecnica si è poi tramutata nel tempo in politica sulla condivisione di diverse scelte ). Sull’argomento il Sindaco Cateno De Luca e l’Assessore Salvatore Mondello (nella foto allegata al Comunicato Stampa) dichiarano quanto segue:

 

“Siamo molto soddisfatti, in quanto si tratta di una sentenza storica che conferma ciò che l’Amministrazione comunale ha sostenuto fin dal proprio insediamento, con il supporto di pareri tecnici e legali. Occorre comunque precisare che il Comune non ha stipulato alcun Protocollo d’Intesa, ma ha sottoscritto il verbale di un tavolo tecnico richiesto proprio dall’Amministrazione comunale per risolvere l’annosa problematica delle ZPS, ormai impantanata da anni a causa dell’atteggiamento poco lineare della Regione, che era intervenuta unilateralmente in scelte relative al territorio comunale. Inoltre, gli Studi Cumulativi sono stati consegnati nel luglio del 2020, la CTS si è espressa accettando parzialmente il documento e chiedendo integrazioni sugli aspetti ambientali. Su questo punto il Comune ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Speciale Progettazione della Regione, per la risoluzione della questione. Sono stati avviati tavoli tecnici con gli Ordini Professionali e si sta procedendo ai necessari sopralluoghi, per condividere le migliori soluzioni ai problemi del territorio.

E’ quindi di tutta evidenza come l’Amministrazione comunale abbia lavorato alacremente a questo importante obiettivo, che di fatto sblocca vecchie situazioni edilizie, aprendo scenari di sviluppo economico e territoriale. La sentenza dimostra che la Regione ha agito penalizzando fortemente il territorio del Comune di Messina, in maniera spropositata e inopportuna, attraverso l’applicazione miope delle normative. Ciò ci spinge a pensare – proseguono nella nota il Sindaco De Luca e l’Assessore Mondello – che i Funzionari e i Dirigenti devono essere dotati del necessario equilibrio e dunque devono essere scelti su principi meritocratici e non politici, al fine di evitare ricadute negative sullo sviluppo dei territori. Infatti, al netto delle ripercussioni causate dall’emergenza COVID, l’impatto delle scelte regionali su questo settore è stato devastante, sia per il comparto edilizio che per i professionisti della città.

In ogni caso si continuerà a lavorare con la stessa tenacia e attenzione al completamento degli studi degli impatti cumulativi, che sarà la base sulla quale si implementerà il nuovo PRG. In effetti, la sentenza si oppone alla sospensione, per motivi di opportunità, dei procedimenti di Valutazione di Incidenza Ambientale, precisando espressamente che ‘tali ragioni di opportunità’ non sono sufficienti – in mancanza di una norma attributiva del relativo potere – a legittimare una sospensione dei procedimenti VINCA che risulta, pertanto, estranea al paradigma normativo di cui all’art. 1 della l.r. 13/2008 e più in generale alla legge n. 241/1990 sostanziandosi, di fatto, in una sospensione sine die priva di giustificazione normativa. Ne può ritenersi che la pendenza di una procedura istruttoria europea aperta a carico dell’Italia possa legittimare determinazioni dilatorie dell’obbligatoria azione amministrativa, potendo, eventualmente specifiche esigenze istruttorie/cautelari, essere contenute entro un prefissato termine per l’approfondimento necessario alla valutazione delle iniziative da intraprendere per la soluzione delle criticità riscontrate.

Inoltre, il principio di precauzione, richiamato nelle relazioni depositate dai dipartimenti regionali, così come la ‘doverosità’ di assicurare il rispetto della Direttiva 92/43/CEE possono rilevare esclusivamente in sede di esercizio ‘attivo’ della valutazione dell’incidenza (sulla cui base si accerta se un determinato progetto pregiudichi significativamente il sito interessato) e non certamente quale autonoma ragione della disposta sospensione che comporta, di fatto, l’astensione dalle valutazioni di incidenza (e quindi, il mancato rispetto di un obbligo di legge) determinando, inoltre, un’assoluta incertezza in ordine all’approvazione del progetto edilizio. La Regione, pertanto, – conclude il documento – non avrebbe potuto introdurre, in via autonoma e unilaterale, la citata sospensione (non contemplata dall’ordinamento e, comunque, temporalmente non determinata) dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza comunale”.