FINANZIARIE (AGOS):  IL CASO DI  “SEGNALAZIONE” ILLECITA OD INOPPORTUNA  DI CLIENTI   NEL LIBRO NERO (CRIF  O BANCA D’ITALIA) 

 

 IL CASO    DELLA FINANZIARIA  ’AGOS-DUCATO” –

Perviene in Redazione la Missiva che appresso pubblichiamo. Nell’osservanza della Privacy e delle norme vigenti in materia nonchè a richiesta dell’autore,personaggio pubblico, abbiamo omesso la pubblicazione di diversi dati sensibili e la sua identità Nel caso in specie la presentazione all’Arbitro finanziario si rivela  inutile per i danni economici -non valutabili- subiti dal cittadino contestatore.

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Il sottoscritto  (omissis)      informa – si premette subito a scanso di equivoci- di essere stato arbitrariamente inserito –a mia insaputa – nell’Archivio dati della Centrale rischi gestiti dalla filiale della Banca d’Italia destinataria della presente.

Spiego la circostanza . Nel dicembre del 2013 chi scrive acquistava nel maxnegozio (Omissis) di Misterbianco una cucina componibile al prezzo di euro 4.579,92 disciplinando il pagamento complessivo in buona parte in contanti( versamento alla Cassa di euro 2.662,95 come comprovato dagli scontrini-ricevute in originale) e altra parte, – commento a memoria – accertata la promozione dell’offerta a Tasso zero,dell’importo finanziato di euro 2000,00( duemila) con versamenti mensili in bollettini già precompilati a stampa per l’importo pattuito di euro 127,22.

Detto importo riportava la scadenza del 28.02.2017.

Verso la conclusione –assolutamente regolare – del rapporto intrattenuto con la finanziaria “Agos”- lo scrivente si accorgeva che la Società finanziaria predetta  inspiegabilmente inviava missive con importi differenziati distanti dalla reale posizione economica di chi scrive.    Tali cifre erano talmente gonfiate- nonostante –ribadisco- l’assoluta regolarità delle rate pagate – da indurre lo scrivente a sorvolare persino di contestare  sulla somma addebitata mensilmente –nonostante patti diversi- di euro 15,49.(?)….

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A questo punto l’autore della presente richiedeva alla società finanziaria convenzionata con il maxnegozio la quantificazione esatta della somma restante.     Restava tuttavia fermo l’assunto che chi scrive aveva effettuato i pagamenti utilizzando i bollettini dell’Agos. Ciò è provato dalle ricevute in mio possesso.            

L’Agos non riscontrava la mia richiesta ma inviava  solo  successivamente e in ritardo       un      “estratto conto” in cui era  chiarissima la manipolazione delle cifre contabili di partenza (Importo finanziato : duemila )stante che l’Agos non ha registrato –o, probabilmente non ha voluto registrare –in palese malafede – ciò che aveva il dovere di fare. Contabilizzare tutti i pagamenti partendo da somme veritiere e non manipolate che non consentono più di proseguire nel rapporto non avendo la reale comprensione della circostanza e delle reali intenzioni degli operatori Agos addetti a tale istruttoria.

Lo scrivente è in possesso delle ricevute e prove di quanto preriferito.

Nel corso di una recente rinegoziazione di un prestito con la Banca (Omissis) di Catania laddove la direzione rilascia il proprio beneplacito, ricevo un sorprendente “Stop” per aver appreso di essere stato – senza che chi scrive- a termini di legge  e di giurisprudenza consolidata venisse informato- segnalato dall’Agos-Ducato al cosiddetto sistema informativo creditizio privato “Crif” come autore di un insoluto di euro 254.

Invio una Raccomandata alla preriferita Banca spiegando gli illeciti, amio avviso, dell’Agos e, al contempo sono costretto a rinunciare -mio malgrado- a rinegoziare il prestito con l’Unicredit.

Oggi la storia si ripete. Richiedo , per necessità varie, un finanziamento ad altra banca e scopro di essere stato segnalato ancora arbitrariamente e in maniera vergognosa, cioè senza che l’Agos avvertisse il dovere giuridico e morale di informare lo scrivente, -appare superfluo in tale sede citare le sentenze della Cassazione che rafforzano in maniera inequivocabile, gli argomenti(trasparenza e lealtà)  dello scrivente, addirittura dal mese di Gennaio 2018 come provato dagli allegati forniti dalla filiale della Banca d’Italia. Stavolta la cifra non è più quella indicata prima al “Crif”, pur essendo uguale l’operazione,  adesso si gonfia di 715 euro (?????) la somma uscita dal cilindro dei prestigiatori dell’Agos-Ducato di Catania.

 

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Nella foto d’Archivio la sede della Banca d’Italia di Catania

DANNI  ECONOMICI ALL’AUTORE DELLA PRESENTE E PERPLESSITA’ SUL  METODO INUSITATO DELLA BANCA D’ITALIA

Si pone in luce che lo scrivente ha riportato danni notevoli con l’omessa trasparenza  dell’Agos –  e meraviglia che detti comportamenti arbitrari –  siano pubblicizzati nell’archivio della filiale Banca d’Italia che viola anch’essa- suo malgrado-  il metodo democratico di sentire le due parti interessate- prima di far passare il messaggio ingannevole di una società, nel caso dell’Agos che oggi ha procurato senza ombra di dubbio  sia danni d’immagine che  danni economici almeno di diverse migliaia di euro.

 E’ notorio che la  Centrale dei Rischi persegue “l’interesse pubblico” di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00).

L’obiettivo della CR presso la Banca d’Italia consiste nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.

Nel caso in specie la Filiale della Banca d’Italia risulterebbe strumentalizzata dall’intermediario-Agos appunto- che persegue , stracciando e violando ogni dovere umano e giuridico, il proprio obiettivo,non condivisibile   E lo fa- prego di fare attenzione- riportando falsi dati nelle proprie carte.

Non c’è dubbio quindi che la segnalazione negativa- e con profili di illegittimità-inviati dall’Agos,  non verificati dalla direzione e/o dal responsabile interno della procedura  alla Centrale rischi Banca d’Italia, di matrice pubblica,ha notevoli implicazioni non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per chi scrive- come già successo e possibile provarlo in caso di eventuale richiesta di risarcimento danni-  di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito  ad impedire l’apertura di nuovi conti correnti o altro ancora.

In conclusione:l’AGOS-Ducato nelle sue lettere afferma falsità oppure agisce in maniera errata o mistificatoria. Infatti essa ha omesso.: 

1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario ,, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario. Tale omissione non consente di inserire i dati cliente nell’archivio banca dati della Banca d’Italia.  Prova: il direttore dr Gennaro chieda o faccia disporre l’invio della ricevuta e cartolina Racc.ta postale.  Vedrà che l’Agos sorvolerà su questo punto.

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La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.     Sorprende che la Banca d’Italia di Catania, diretta dal dott. Gennaro Gigante ,sensibile –è noto – alla comunicazione con i cittadini catanesi –  proceda con tanta disinvoltura alla pubblicazione dei dati degli intermediari senza disporre presso il suo ufficio competente e al responsabile della procedura la minima verifica della prova postale.

A tal proposito, l’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.”

Pertanto, anche alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba –a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).

2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto scrivente  segnalato arbitrariamente “a sofferenza”, apprendo solo adesso dal gennaio 2018.   E’ una vera ed autentica indecenza.

Un ulteriore motivo di illegittimità della segnalazione in CR, consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario dello scrivente “ segnalato”. Come è noto, infatti, l’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità (127 euro) nel pagamento del debito.

Occorre  far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza” (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007). 

Sul punto tra l’altro il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012(riconoscendo nel caso di specie l’illegittima segnalazione in CR), ha avuto modo di chiarire che “[..]la società finanziaria ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo […]”. 

 

Si consenta un’auspicio infine: La banca d’Italia- diretta dal dr. Gennaro ..dovrebbe – e può farlo- verificare anzitutto- si ribadisce – la prova della raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla controparte da parte dell’Agos.  Omissione grave perché  senza la prova della Raccomandata e ricevuta di ritorno, inviata all’altra parte, pubblica nel “Suo archivio pubblico”, senza una verifica, solo la voce illegittima ed arbitraria di una parte con effetti deleteri e negativi nella popolazione utenza e nella società civile e democratica”.