Indagini per la posa di un cavo sottomarino a fibre ottica “BlueMed”:come devono essere svolte le attività a mare

 

Ordinanza della Capitaneria di Porto

                                                                                   Messina,

Un cavo sottomarino a fibre ottica “BlueMed” a mezzo nave Fugro Gauus sarà posato su disposizione della Capitaneria di Porto di Messina  per indagini preliminari.. In considerazione della necessità di regolamentare, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, il transito delle unità navali nello specchio acqueo interessato dalle indagini, per garantirne il regolare svolgimento ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, la Capitaneria di Porto rende noto che , sino a mercoledì 30 marzo, saranno effettuate delle indagini preliminari per la successiva posa di un cavo sottomarino a fibre ottica BlueMed lungo le congiungenti aventi le seguenti coordinate: da punto 1 a punto 2, Lat. 38° 23’, 03’ N, Lat. 38° 22’, 95’ N, Long. 015° 25.87’ E Long. 015° 25 26’ E.

Le attività a mare saranno svolte dalla nave “Fugro Gauss” mediante l’utilizzo di uno strumento trainato Sonar Mag/Side Scan. Nel periodo indicato tutte le unità in navigazione nella zona di mare costituente “Area di indagine” dovranno mantenersi ad una distanza minima di 300 metri dalla nave “Fugro Gauss”, impegnata nelle attività di indagine e non dovranno, in alcun modo, ostacolare o intralciare le attività in corso di svolgimento. Tutte le unità in navigazione, in prossimità degli specchi acquei interessati dalle indagini, dovranno procedere a velocità ridotta, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, prestando particolare attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dalla nave “Fugro Gauss”. Non sono soggette al predetto divieto le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

I trasgressori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca reato più grave, alle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall’art. 53 D. Lgs.  18 Luglio 2005, n° 171, cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 229 del 03/11/2017.