

DI RAFFAELE LANZA
Finalmente arriva la giustizia amministrativa in soccorso dei dipendenti dell’Istituto Incremento ippico -che avevano richiesto il reinquadramento giuridico (ed economico)nella posizione C .. Parliamo degli stallieri, agenti dell’Istituto ippico di Catania previsti dalla legge n.5 dell’85. Dal 2016, anno in cui è nato il nostro Quotidiano -Sud Libertà- che rendiamo noto le contestazioni e le denunce ,specie penali per il reato frequente di “Abuso d’Ufficio”sia contro i vertici -ed ex – dell Ente autonomo sia contro la Regione, dipartimento, sul nostro Giornale on line.
Con la riclassificazione del personale regionale avvenuta nel 2001 con la legge n.10 e la contrattazione sindacale collettiva i dipendenti interessati avrebbero dovuto passare in automatico alla nuova categoria C se in possesso del l’adeguato livello. Conflitti sindacali molto accesi dell’epoca- ricordiamo quelli del Sindacato autonomo Siad di Catania che si reggeva solo nella città etnea su una pattuglia di veri gladiatori indipendenti da Palermo ,pronti a qualsiasi iniziativa , compresi gli scioperi attuati e le proteste, contro i vertici dispotici dell’Istituto Incremento ippico che si incaponivano per ogni lecita istanza – ricordiamo- contro i dipendenti lavoratori senza cercare o non vi riuscivano mai – probabilmente perchè incapaci ed impotenti per la subordinazione passiva al superiore Dipartimento della Regione- a creare alternative concrete come l’assunzione di giovani al posto dei nuovi riclassificati o la mobilità del personale forestale nelle stalle di Via Vittorio Emanuele di Catania
Quello dei forestali è un altro punto di battaglia contro la Regione. Invece – ancora oggi punto dolente ed irrisolto,perchè il fatto è inosservato -si sono mantenuti i distaccamenti forestali nella provincia di Catania dove il personale, anche con mansioni elevate di qualifica e di comando, operava incontrollato, senza utilizzare i normali badge di tutto il personale regionale, e quindi in tanti casi inevitabilmente assenteista , ritardataria, frequente nei bar e corrotta ,per le amicizie con gli imprenditori dei luoghi di competenza, pur avendo funzioni giudiziarie (vedasi cronache specifiche n.d.r.)
Non possiamo infine non ricordare – almeno chi scrive perchè il sottoscritto ha partecipato -si consenta – anche come protagonista sindacale nella battaglia contro l’Ente pubblico catanese – la tenacia di gran parte del personale dell’Istituto ippico che spiccava per la costanza e coerenza con il l’ex dirigente sindacale Salvo Soldano e S.Zappalà Sono loro che in quel periodo infuocato ebbero il coraggio insieme al collega Raimondo, di rivolgersi infine ad un legale per fare causa all’ Istituto ippico -che non sentiva altre ragioni che le proprie e quelle dei propri avvocati. Sono loro che hanno promosso il ricorso ritenuto fondato adesso dal Giudice del Lavoro di Catania.
La difesa venne affidata all’avv Buscemi di Catania E la Sentenza del Giudice del Lavoro di Catania riporta la firma del dr Giuseppe Giovanni Di Benedetto Se la sentenza andrà in giudicato – osserviamo qui -si chiuderà un’epoca di lotte sindacali (quelle autentiche del passato e non le finte lotte di ” regime” ) e i dipendenti avranno finalmente un pò di serenità “nel nuovo lavoro” –si fa per dire visto che concretamente nasce il problema della dignità del lavoro giusto ed adeguato- e qui probabilmente si impianterà un altro intervento legale
Cosa dire per i vertici della Regione, compresi i Presidenti e i dirigenti generali burattini che hanno disatteso l’applicazione della legge, e/o almeno di quello che era , da tempo ,giusto dare a Cesare : visto che è passata un’epoca e tanti lavoratori sono ora in pensione – certamente essi non andranno in Paradiso
Riportiamo la Sentenza come ci è pervenuta integralmente

Nella foto, Il dipendente Salvo Soldano dell’Istituto incremento ippico di Catania, ex dirigente provinciale etneo, autore con altri del ricorso vincitore
Pubblichiamo il contenuto della nota del Soldano che così si è espresso sul ricorso. ”
:Dal quasi licenziamento di una legge trabocchetto voluto dal governo Musumeci, alla revoca di quella legge …. una lotta continua !!!! oggi 2 dicembre 2025 ( caso della vita,giorno del mio compleanno ) esce la sentenza che riconosce la posizione professionale .mia e dei miei colleghi interessati… una vittoria doppia ✌️ contro un sistema malato e corrotto. . “:
Questa la sentenza di condanna dell’Istituto incremento ippico di Catania-
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell’udienza del 28.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11581/2022 R.G.L. avente a oggetto “categoria e qualifica”;
PROMOSSA DA
SOLDANO Salvatore, ZAPPALÀ Sebastiano Antonio e RAIMONDO Gianfranco, con l’Avv. Enrico Nicolò Buscemi;
– Ricorrenti –
CONTRO
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. Cesare Santuccio;
– Resistente –
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2022, le parti attrici hanno adito la presente sede deducendo:
– di essere dipendenti a tempo indeterminato del resistente Istituto per effetto della delibera commissariale n. 34 del 10.10.1991, immessi in ruolo a far data dal 2.1.1992 con la qualifica di “Agente Tecnico” e inquadramento nel 3° livello degli agenti tecnici di cui alla tabella A) allegata alla Legge Regionale 15 giugno 1988 n. 11; Firmato Da: GIUSEPPE GIOVANNI DI BENEDETTO 1
Sentenza n. 4322/2025 pubbl. il 02/12/2025
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– che l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è un Ente Pubblico Strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statuaria e sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
– che con distinti ricorsi proposti innanzi al TAR Sicilia, essi ricorrenti hanno chiesto la condanna del resistente Istituto al rivendicato superiore inquadramento giuridico ed economico e al pagamento delle connesse differenze stipendiali;
– che a seguito dell’accoglimento delle domande e in esecuzione delle relative sentenze, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato in data 18.12.1998 le delibere con cui ha proceduto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera degli stessi ricorrenti, stabilendo “…che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85, il predetto dipendente, alla data del 02-01-1992 si trova nelle condizioni previste per ottenere l’attribuzione del livello immediatamente superiore e cioè il 4° Livello”;
– che, quindi, è stato attribuito agli odierni ricorrenti l’inquadramento nel 4° livello, con i conseguenti benefici economici e stipendiali maturati;
– che la legge Regionale 10/2000 ha stabilito la sostituzione del vecchio sistema di classificazione del personale regionale, basato sugli inquadramenti in livelli, con un nuovo inquadramento basato su categorie professionali (A-B-C-D), in cui sarebbero stati fatti transitare in via diretta e automatica i dipendenti stessi;
– che la L.R. 10/2000 ha demandato le relative equiparazioni alla contrattazione collettiva;
– che tale Accordo è stato approvato in data 28.2.2001 ed è stato recepito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 22.6.2001;
– che nella tabella di equiparazione è stato stabilito che il personale inquadrato – come i ricorrenti – nel 4° livello retributivo funzionale transitasse in via automatica e diretta nella neoistituita categoria C posizione economica inziale;
– che con l’art. 13 del D.P.REG. n. 10/2001, con il quale è stato approvato il nuovo C.C.R.L. del personale regionale del comparto biennio economico 2001-2002 e il nuovo Ordinamento Professionale del personale della Regione Siciliana, è stata introdotta una norma transitoria secondo cui “in sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categoria ai sensi dell’Accordo del 28 febbraio 2001, viene ricollocato con decorrenza 1 dicembre 2001” nelle nuove posizioni specificate nella tabella ivi indicata;
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– che in tale tabella è stato previsto che il personale già inquadrato nel livello 4°, qualora in possesso di una anzianità di servizio di 5 anni (come i ricorrenti), sarebbe stato reinquadrato in categoria C posizione economica 3 a far data appunto dall’1.12.2001;
– che con delibera del Commissario Straordinario 29 del 21.11.2002, i ricorrenti sono stati pertanto reinquadrati nella categoria professionale C posizione economica 3, con relativo trattamento giuridico ed economico;
– che tuttavia, a seguito delle sentenze nn. 688/2021 e 689/2021 della Corte di Appello di Catania concernenti altri dipendenti, con delibera del Commissario Straordinario dell’1.8.2022 l’Istituto resistente ha disposto anche nei confronti degli odierni ricorrenti di annullare in autotutela la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21.11.2002, per l’illegittimità espressa nelle motivazioni delle sentenze n. 668/2021 e 698/2021 della Corte di Appello di Catania;
– che, per l’effetto, l’Istituto resistente ha provveduto altresì all’“adeguamento della classificazione del personale dipendente dell’Ente [e quindi anche di essi ricorrenti] (…) alla categoria funzionale alle mansioni previste all’art. 2 della L.R. 5/85 e prevista nel relativo profilo esemplificativo riportato nel D.P.R.S. 22 giugno 2001, n.10 e C.C.R.L. – Comparto” (cfr. doc. “Delibera Commissario Straordinario n.1 del 01.08.2022” allegato al ricorso), e segnatamente all’attribuzione della qualifica di “Collaboratore” categoria “B” avuto riguardo alle mansioni di custodia, cura e governo degli animali, di cui alla L.R. 5/85;
– che l’Istituto resistente, ciononostante, ha mantenuto lo stesso trattamento economico fino a quel corrisposto in favore di essi ricorrenti;
– che tale deliberazione dell’1.8.2022 è illegittima e va pertanto disapplicata, con conseguente accertamento della legittimità della precedente deliberazione n. 29 del 21.11.2002 e con dichiarazione del diritto di essi ricorrenti a essere mantenuti nella categoria C e nella posizione economica in godimento sino all’atto della contestata deliberazione commissariale;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SULLA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE…
– che, a sostengo di quanto sopra, rilevano la “…Violazione e/o falsa applicazione dell’accordo sulla riclassificazione del personale regionale e degli enti strumentali della Regione siciliana sottoposti a vigilanza da parte della Regione siciliana stessa del 28/02/2001 così come recepito con D.P. reg. n. 9/2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 del D.P. reg. n. 10-2001 – Insussistenza dei presupposti per disporre l’annullamento della delibera commissariale n. 29/2002 – Travisamento dei fatti – Violazione delle delibere del consiglio di amministrazione dell’istituto incremento ippico
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per la Sicilia n. 35,42,49 del 18-12-1998 e del giudicato formatosi sulle sentenze del tar Sicilia Catania sulla scorta delle quali sono state adottate le predette delibere 35,42 e 49 del c.d.a. – Illegittima applicazione ai casi in esame delle sentenze della Corte d’appello di Catania 688/689 del 2021”, nei termini dedotti in ricorso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…a) accertare, ritenere e dichiarare la legittimità della delibera del Commissario Straordinario dell’Ente resistente n.29/2002;
b) accertare, ritenere e dichiarare che correttamente i ricorrenti sono stati reinquadrati per effetto della stessa – in fedele applicazione del DP REG. 9/2001 e dell’art. 13 del DP REG. n. 10-2001 – in categoria C posizione economica 3 con effetto dal 01-12-2001=
c) per l’effetto ordinare e/o condannare il resistente Istituto a ripristinare l’inquadramento dei ricorrenti in siffatta categoria professionale (categoria C), e nella posizione economica in godimento all’atto dell’adozione della delibera stessa, con effetto dalla data dell’adozione della succitata ed illegittima deliberazione n.1/2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.5.2023, si è costituito in giudizio l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Per le considerazioni che precedono, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, si chiede che codesto On. Tribunale adito voglia dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perché privi di interesse i ricorrenti già ascritti alla categoria economica che richiedono.
Nel merito rigettare il ricorso perché infondato”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L’udienza del 28.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Sul punto, in particolare, l’Istituto resistente ha – tra l’altro – precisato che “…La medesima delibera, successivamente, dispone di mantenere la retribuzione dei dipendenti nell’ambito della categoria economica C già da essi posseduta senza alcuna diminuzione stipendiale. […]”, così conclusivamente ritenendo che “…Alla luce di quanto dedotto il ricorso appare anche inammissibile in quanto la domanda avanzata dai ricorrenti non
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trova giustificazione giuridica in quanto essi sono già ascritti alla categoria economia C (3 nel caso di specie). […]” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
L’assunto di parte resistente appare infondato.
Ed infatti, come evidenziato da parte ricorrente nelle note conclusive del 13.6.2025, “…il declassamento giuridico (da categoria C a categoria B) rileva non solo ai fini del trattamento economico ma, altresì, ai fini della progressione di carriera (cfr. sia per progressioni economiche orizzontali, che verticali), ai fini della partecipazione a procedure di mobilità, ai fini del pagamento del salario accessorio che è perequato alla categoria di inquadramento del dipendente. […]” (cfr. ivi pagg. 7 e 8).
Nella specie, peraltro, nella contestata delibera n. 1 dell’1.8.2022 è stato precisato di mantenere “…al personale attualmente in servizio nel ruolo dell’Ente l’attuale trattamento economico corrisposto, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici per la corretta definizione”.
Stante quanto sopra, appare dunque sussistere l’interesse di parte ricorrente al presente ricorso, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente.
2.2. Ciò posto, pur non disconoscendosi l’esistenza di diversi orientamenti anche di questo stesso Ufficio, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
Il petitum della presente controversia verte sulla legittimità dell’atto con cui la parte datoriale, odierna resistente, ha operato “…l’annullamento della Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002, per l’illegittimità espressa nelle motivazioni della decisione delle Sentenze n.688/2021 e n.689/2021 della Corte d’Appello di Catania, conseguenziale adeguamento della classificazione del personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall’art.1 della L.R. 5/85….secondo il principio dell’equità di trattamento di non applicare tout court l’effetto della nullità della delibera del Commissario Straordinario n.29/2002 e mantenere al personale attualmente in servizio nel ruolo dell’Ente l’attuale trattamento economico corrisposto, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici per la corretta definizione” (cfr. delibera del Commissario straordinario n. 1 dell’1.8.2022, cit.).
I ricorrenti lamentano che l’annullamento della delibera sopra citata, disposto con la contestata delibera n. 1 dell’1.8.2022, sia illegittimo poiché fa transitare gli stessi al livello B, pur essendo appartenuti, secondo la precedente declaratoria, al livello 4 e non già al livello 2.
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2.3. Ebbene, al fine di valutare la legittimità dell’atto datoriale oggetto della presente controversia, giova preliminarmente dare atto di quanto statuito con le sentenze della Corte di appello di Catania invocate da parte resistente.
In particolare, si legge nella citata sentenza n. 688/2021 della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro (versata in atti dalla parte ricorrente, v. all. 8) che:
“…Con il decreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001 è stato approvato l’Ordinamento Professionale del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000, il cui art. 4 ha riclassificato i dipendenti regionali non più in livelli, ma in categorie A, B, C e D.
In particolare, l’art. 13 del menzionato Ordinamento Professionale riconduce espressamente alla categoria C solo gli appartenenti agli ex 4 e 5 livello, ma non già i dipendenti inquadrati nell’ex 2 livello.
2.4 Orbene, in violazione di quanto previsto nella tabella di riclassificazione, contenuta nella citata disposizione, l’Istituto appellante – con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002, ha riconosciuto al dipendente Catania, avente la qualifica di agente tecnico e collocato al 2° livello, la posizione C3 e gli ha attribuito il relativo trattamento economico.
2.5. Detta collocazione, oltre ad essere illegittima per contrarietà alla citata normativa, contrasta con la declaratoria della categoria C.
La declaratoria della norma (v. allegato), infatti, riconduce alla categoria C i dipendenti che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; – contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; – media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; – relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche, con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
È di tutta evidenza come la citata declaratoria ben poco si attagli al profilo contrattuale dell’agente tecnico e alle mansioni (prevalentemente manuali ed esecutive) che la legge regionale istitutiva del ruolo gli aveva attribuito con l’art. 2, stabilendo altresì – al secondo comma – che l’agente tecnico non poteva essere adibito a mansioni diverse da
quelle contemplate nel precedente primo comma. I compiti di fatto svolti dall’appellato, al più, potevano essere ricompresi nella declaratoria contrattuale della categoria A (lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi da lavoro). […]” (cfr. sentenza n. 688/2021 della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro, cit.).
Dunque, secondo quanto emerge dalla citata sentenza della Corte d’Appello, la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002 è illegittima nella parte in cui fa transitare gli appartenenti al secondo livello nella categoria C.
In sintesi, le ragioni della ritenuta illegittimità sono state rinvenute: a) nel contrasto con l’art. 13 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, recepito con Decreto presidenziale del 22.6.2001 n. 10, nella parte in cui la tabella di equiparazione riportata nel predetto art. 13 considera soltanto il personale già inquadrato nei livelli 4° e 5°; inoltre, b) nel contrasto con la declaratoria della categoria C di cui all’Allegato A, cui rinvia l’art. 4 dell’Ordinamento professionale.
2.4. Orbene, la specifica situazione degli odierni ricorrenti – diversa da quella esaminata dalla richiamata pronuncia della Corte di appello – non consente di affermare l’illegittimità della delibera n. 29 del 21 novembre 2002 anche nella parte in cui ricolloca gli stessi nella categoria C.
Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato che: “…Quanto affermato e dedotto dalla Corte Catanese, non può riverberare alcuna valenza e/o applicazione al caso oggi in esame dell’adito Tribunale, e quindi alla posizione giuridica – economica dei ricorrenti, atteso che questi ultimi non sono mai stati inquadrati nel 2° livello retributivo funzionale; essi, infatti, come ampiamente dedotto e documentato, sono stati inquadrati a seguito del superamento di pubblico concorso nel 3° livello retributivo funzionale (cfr. art.5 L.R. 41-1985), ed a seguito delle sentenze del Giudice Amministrativo Catanese, con i quali ad essi sono stati riconosciuti sin dall’atto del loro inquadramento alle dipendenze dell’Ente i benefici ex LR. 11/1988 (articoli 3,5,23,24), ex L.R. 41/1985 (art. 75 e 80, e tabella O), L.R. 145 e 146 del 29-12-1980 e L.R. 18/1991, sono stati reinquadrati nel 4° livello retributivo – funzionale dei dipendenti della Regione Siciliana per effetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 18-12-1998 allegate e sopra citate. […]” (cfr. pag. 12 del ricorso).
2.5. L’assunto appare fondato nei seguenti termini.
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La tabella A allegata all’Accordo sulla “riclassificazione del personale regionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, recepito con il citato Decreto presidenziale n. 9 del 22.6.2001, ricolloca espressamente e automaticamente nella categoria “C – Istruttore” – tra gli altri – il personale già appartenente all’ex 4° livello (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
Sul punto, in particolare, con il citato Accordo è stato convenuto che “…la prima applicazione dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale dalla quale non devono discendere maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, viene definita come dall’allegata tabella “A” per categorie (A, B, C e D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta. […]”, impegnandosi nel resto le parti “…a definire nel nuovo ordinamento professionale del personale i nuovi profili professionali e le relative declaratorie tenendo conto dei criteri per l’individuazione di questi ultimi di cui all’allegata tabella “B”. […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.).
Inoltre, l’art. 13 del successivo Ordinamento professionale recepito con Decreto presidenziale n. 10 del 22.6.2001 ricolloca nella categoria C3 – per quel che qui rileva – il personale già inquadrato nell’ex livello 4° con diploma di II grado o con diploma di I grado e 5 anni di anzianità di servizio (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente).
2.6. Nel caso che occupa, l’attribuzione agli odierni ricorrenti del livello 4°, già avvenuta al momento della richiamata ricollocazione nel 2002 sulla base dei citati Decreti presidenziali 9/2001 e 10/2001, risale alle delibere del 18.12.1998, nn. 35 (ricorrente Raimondo), 43 (ricorrente Soldano) e 49 (ricorrente Zappalà) del Consiglio di amministrazione dell’Istituto resistente.
Infatti, le citate delibere risultano assunte “a seguito” delle sentenze del TAR emesse in giudizi promossi dagli stessi odierni ricorrenti, con cui è stato loro riconosciuto il diritto al mero trattamento economico più favorevole rispetto a quello all’epoca applicato dall’Istituto resistente (cfr. delibere allegate al ricorso).
In particolare, le citate delibere, oltre a riconoscere i benefici economici conseguenti alle decisioni del giudice amministrativo, hanno provveduto altresì ad attribuire ai ricorrenti il livello 4° di inquadramento in applicazione dell’incontestata e inconfutata normativa relativa all’anzianità complessiva utile all’inquadramento nella fascia funzionale superiore, siccome comprensiva dell’anzianità riconosciuta agli effetti economici (cfr. art. 80 L.R. n. 41/1985).
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Al riguardo può richiamarsi, per tutte, la delibera n. 43: “…CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85, il predetto dipendente, alla data del 02.01.1992, si trova nelle condizioni previste per ottenere l’attribuzione del livello immediatamente superiore e cioè il 4° Livello; (…) DELIBERA (…) ART. 3 – Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85 al dipendente predetto è attribuita nell’ambito del 4° Livello la classe con anni 12 pari a £. 889.440 mensili lorde” (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 di parte ricorrente).
Considerato il precedente ed espresso riconoscimento del 4° livello funzionale con le citate delibere, d’altronde, non può assumere rilievo nella specie neppure quanto osservato nella citata sentenza della Corte di appello con riguardo all’inquadramento dei dipendenti ivi considerati “…nel secondo livello e nella seconda fascia funzionale”.
Stante quanto sopra, nel caso che occupa, l’inquadramento nel 4° livello già operato con le delibere del 18.12.1998 ha comportato l’automatico ricollocamento dei ricorrenti nella posizione C ai sensi della tabella “A” allegata all’Accordo sulla riclassificazione recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 (nella quale figura il personale appartenente all’ex 4° livello) e, segnatamente, nella posizione C3 ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinamento Professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001 (che vi include, come detto, il personale ex 4° livello con diploma di II grado o con diploma di I grado e 5 anni di anzianità di servizio).
2.7. A fronte di ciò, non può assumere decisivo rilievo contrario neppure la mancata corrispondenza delle mansioni assegnate agli agenti tecnici, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.5/1985 (istitutiva dell’Ente resistente e, presso il medesimo, del ruolo degli agenti tecnici), con quelle di cui alla declaratoria della categoria C, contenuta nella tabella “B” allegata all’Accordo sulla riclassificazione recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 (id est: “criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”) e nell’allegato A cui rinvia l’art. 4 del medesimo Ordinamento professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001.
Siccome emerge dalla richiamata disciplina di riferimento, infatti, si tratta di criteri alternativi ai fini dell’inquadramento giuridico del personale.
In particolare, per quel che qui rileva, la riclassificazione automatica “per comparazione” con il precedente inquadramento, ex Tabella A allegata all’Accordo recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 ed ex art. 13 Ordinamento Professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001, è precipuamente rivolta al personale già
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assunto, rispetto al quale non assumono dunque rilievo decisivo le mansioni concretamente svolte.
Sul punto occorre infatti ribadire che, per un verso, il citato Accordo sulla riclassificazione ha previsto espressamente che “…la prima applicazione dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale […], viene definita come dall’allegata tabella “A” per categorie (A, B, C e D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta”, mentre le declaratorie contenute nella tabella B concernono il diverso aspetto dei “criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”.
Per altro verso, il citato art. 13 dell’Ordinamento professionale ha previsto che “…[l]e predette ricollocazioni [id est: quelle di cui alla tabella di comparazione riferita, appunto, a personale già immesso nei ruoli con livello ex 4° e 5°] avverranno con appositi corsi di riqualificazione e verifica”.
2.8. Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, deve reputarsi legittima l’originaria riclassificazione dei ricorrenti nella categoria C3 effettuata con la delibera n. 29 del 21.11.2002 e, per converso, illegittima in parte qua la successiva e contestata deliberazione n. 1 dell’1.8.2022 del Commissario straordinario di annullamento in autotutela della stessa.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso merita dunque accoglimento e va dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti all’inquadramento in categoria C posizione economica 3, siccome originariamente riconosciuto dall’Ente resistente con la delibera n. 29/2002, con conseguente condanna dell’Istituto resistente alla rettifica dell’inquadramento sin dalla contestata deliberazione n. 1/2022 (come chiesto in ricorso).
11 (spese,Omissis n.d.r.)
condanna, per l’effetto, l’Istituto resistente a ripristinare l’inquadramento dei ricorrenti nella predetta categoria sin dalla della deliberazione n. 1/2022;
compensa le spese processuali tra le parti.
Catania, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.