Messina, XXI edizione del “Concorso dei Presepi Ivan Pagano”: giovedì 8 gennaio 2026 la premiazione

Premiazione al plesso Petrarca di Ganzirri Evento organizzato dalla VI Municipalità di Messina patrocinato  dal Comune ..

XXI edizione del “Concorso dei Presepi Ivan Pagano”: giovedì 8 gennaio 2026 la premiazione al plesso Petrarca di Ganzirri

 

 

 

Messina, 

E’ stata presentata oggi a Palazzo Zanca la XXI edizione del Concorso dei Presepi dedicato a “Ivan Pagano”, organizzato dalla VI Municipalità, con il supporto dell’Amministrazione comunale, e patrocinato dal Comune di Messina. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco Federico Basile, gli Assessori alle Politiche Culturali Enzo Caruso e ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli, il Presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, insieme al Vicepresidente Giovanni Donato e ad una delegazione di Consiglieri circoscrizionali.

Il Sindaco Basile ha spiegato che si tratta di un’iniziativa “da diffondere e replicare in quanto consente di far vivere le feste natalizie in modo itinerante, andando a fare visita e regalare un sorriso a malati e bisognosi. Come Amministrazione comunale siamo lieti di essere parte attiva di questa manifestazione che coinvolge parrocchie, istituti scolastici e cittadinanza, tutti invitati a partecipare con le proprie creazioni artistiche per far rivivere a visitatori e appassionati il vero senso del Natale, fatto di valori, ricordi e condivisione”.

Secondo l’Assessore Caruso “Il Presepe è tradizione, il Presepe è famiglia, il Presepe è aggregazione, ma è anche legame a quanto ideato ottocento anni fa da San Francesco e siamo proprio negli ottocento anni dalla sua morte, quindi un valore aggiunto. L’Amministrazione è vicina alla VI Municipalità, capace di aggregare ospedali, famiglie, studenti, promuovendo creatività, partecipazione e spirito comunitario”.

L’Assessore Minutoli ha aggiunto che “Natale nella VI Municipalità è un’altra iniziativa, ormai strutturata nel calendario delle manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune di Messina. Siamo lieti di sostenere il Concorso dei Presepi Ivan Pagano, giunto alla XXI edizione, fortemente voluto dal Consiglio della VI Municipalità. Un’occasione per avvicinare la popolazione e le Istituzioni al clima natalizio, con un’attenzione particolare verso i più bisognosi”.

Il Presidente Pagano ha dichiarato che “anche quest’anno si rinnova un viaggio tra tradizione e creatività. Il Concorso per il miglior presepe, aperto a scuole e parrocchie, con il supporto dell’Associazione Daf, è una dimostrazione di come valorizzare la tradizione del presepe quale simbolo di pace, speranza ed inclusione, per rafforzare il senso di appartenenza di un territorio e di una comunità. Questo evento porta il nome di Ivan Pagano, un giovane abituale partecipante al concorso, prematuramente scomparso ed al quale la VI Municipalità dedica da anni l’intera iniziativa”.

Durante le visite, nelle case di riposo, all’Ospedale Ortopedico e al Papardo, verranno dispensati sorrisi e doni ai bambini e a quanti sono ricoverati. Si tratta non solo di una sfida artistica ma anche un modo per celebrare un’usanza antica ed esprimere la fede e la creatività, contribuendo alla creazione di un’atmosfera unica e coinvolgente in tutta la sesta Municipalità.

Giovedì 8 gennaio 2026 la premiazione nei locali del plesso Petrarca di Ganzirri.

Esce la Sentenza di condanna del Giudice del Lavoro di Catania dr Di Benedetto, dell’Istituto incremento ippico: vincono i “gladiatori” contro i vertici regionali che li avevano ingiustamente declassati

 

 

Cavalli Sicilia - Istituto Incremento Ippico per la Sicilia - Eccezionale evento all' Istituto di Incremento Ippico di Catania – Parto gemellare

 

 

GLADIATORI E SCHIAVI” IN VENDITA | Sud Libertà

 

 

DI   RAFFAELE  LANZA

 

Finalmente arriva la giustizia amministrativa in soccorso dei dipendenti dell’Istituto Incremento ippico -che avevano richiesto il reinquadramento giuridico (ed economico)nella posizione C  ..   Parliamo degli stallieri, agenti  dell’Istituto ippico di Catania previsti dalla legge n.5 dell’85.    Dal 2016, anno in cui è nato il nostro Quotidiano -Sud Libertà- che rendiamo noto le contestazioni e le denunce ,specie penali per il reato frequente di “Abuso d’Ufficio”sia contro i vertici -ed ex – dell  Ente autonomo sia contro la Regione, dipartimento, sul nostro Giornale on line.

Con la riclassificazione del personale regionale avvenuta   nel 2001 con la legge n.10 e la contrattazione sindacale collettiva i dipendenti interessati avrebbero dovuto passare in automatico alla nuova categoria C se in possesso del l’adeguato livello.    Conflitti sindacali molto accesi dell’epoca- ricordiamo quelli del  Sindacato autonomo Siad  di Catania che si reggeva solo nella città etnea su una pattuglia di  veri gladiatori indipendenti da Palermo ,pronti a qualsiasi iniziativa , compresi gli scioperi attuati e le proteste, contro i vertici  dispotici dell’Istituto Incremento ippico  che si incaponivano per ogni lecita istanza – ricordiamo- contro i dipendenti lavoratori  senza cercare  o non  vi riuscivano mai – probabilmente perchè incapaci ed impotenti per la subordinazione passiva al superiore Dipartimento della Regione-   a creare alternative concrete come l’assunzione di giovani al posto dei nuovi riclassificati o la mobilità del personale forestale nelle stalle di Via Vittorio Emanuele di Catania 

 Quello dei forestali è un altro punto di battaglia contro la Regione.   Invece – ancora oggi punto dolente ed irrisolto,perchè il fatto  è inosservato -si sono mantenuti i distaccamenti forestali   nella provincia di Catania dove il  personale, anche con mansioni elevate di qualifica e di comando, operava incontrollato, senza utilizzare i  normali badge di tutto il personale regionale, e quindi in tanti casi  inevitabilmente assenteista , ritardataria, frequente nei bar e corrotta ,per le amicizie con gli imprenditori dei luoghi di competenza, pur avendo funzioni giudiziarie  (vedasi cronache specifiche n.d.r.)

  Non possiamo infine non ricordare – almeno chi scrive perchè il sottoscritto ha partecipato -si consenta – anche come protagonista sindacale nella battaglia contro l’Ente pubblico catanese  –   la tenacia di  gran parte del  personale dell’Istituto ippico che spiccava per la costanza e coerenza con il l’ex dirigente sindacale Salvo Soldano e S.Zappalà  Sono loro che in quel periodo infuocato ebbero il coraggio insieme al collega Raimondo, di rivolgersi infine ad un  legale per fare causa all’  Istituto ippico -che non sentiva altre ragioni che le proprie e quelle dei propri avvocati. Sono loro che hanno promosso il ricorso ritenuto fondato adesso dal Giudice del Lavoro di Catania.

La difesa venne affidata all’avv Buscemi di Catania  E   la Sentenza del Giudice del Lavoro di Catania riporta la firma del dr Giuseppe Giovanni Di Benedetto   Se la sentenza andrà in giudicato – osserviamo qui -si chiuderà un’epoca di lotte sindacali (quelle autentiche del passato  e non le finte lotte di ” regime” )  e i dipendenti avranno finalmente un pò di serenità “nel nuovo lavoro” –si fa per dire visto che concretamente nasce il problema della dignità del lavoro giusto ed adeguato- e qui probabilmente si impianterà un altro intervento legale   

 Cosa dire per i vertici della Regione, compresi i Presidenti  e i dirigenti generali burattini che hanno disatteso l’applicazione della legge, e/o almeno di quello che era , da tempo ,giusto dare a Cesare  :  visto che è passata un’epoca e tanti  lavoratori sono ora in  pensione – certamente essi non andranno in Paradiso 

Riportiamo  la Sentenza come ci è pervenuta integralmente     

 

 

 

Nella foto,  Il dipendente  Salvo Soldano dell’Istituto incremento ippico di Catania, ex dirigente provinciale etneo, autore con altri del ricorso vincitore

Pubblichiamo il contenuto della nota del Soldano che così si è espresso sul ricorso. ”

:Dal quasi licenziamento di una legge trabocchetto voluto dal governo Musumeci, alla revoca di quella legge …. una lotta continua !!!!  oggi 2 dicembre 2025 ( caso della vita,giorno del mio compleanno ) esce la sentenza che   riconosce la  posizione professionale .mia e dei miei colleghi interessati… una vittoria doppia ✌️ contro un sistema malato e corrotto. . “:

 

Questa  la sentenza di condanna dell’Istituto incremento ippico di Catania-

 

1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell’udienza del 28.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11581/2022 R.G.L. avente a oggetto “categoria e qualifica”;
PROMOSSA DA
SOLDANO Salvatore, ZAPPALÀ Sebastiano Antonio e RAIMONDO Gianfranco, con l’Avv. Enrico Nicolò Buscemi;
– Ricorrenti –
CONTRO
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. Cesare Santuccio;
– Resistente –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2022, le parti attrici hanno adito la presente sede deducendo:
– di essere dipendenti a tempo indeterminato del resistente Istituto per effetto della delibera commissariale n. 34 del 10.10.1991, immessi in ruolo a far data dal 2.1.1992 con la qualifica di “Agente Tecnico” e inquadramento nel 3° livello degli agenti tecnici di cui alla tabella A) allegata alla Legge Regionale 15 giugno 1988 n. 11; Firmato Da: GIUSEPPE GIOVANNI DI BENEDETTO 1
Sentenza n. 4322/2025 pubbl. il 02/12/2025

2
– che l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è un Ente Pubblico Strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statuaria e sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
– che con distinti ricorsi proposti innanzi al TAR Sicilia, essi ricorrenti hanno chiesto la condanna del resistente Istituto al rivendicato superiore inquadramento giuridico ed economico e al pagamento delle connesse differenze stipendiali;
– che a seguito dell’accoglimento delle domande e in esecuzione delle relative sentenze, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato in data 18.12.1998 le delibere con cui ha proceduto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera degli stessi ricorrenti, stabilendo “…che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85, il predetto dipendente, alla data del 02-01-1992 si trova nelle condizioni previste per ottenere l’attribuzione del livello immediatamente superiore e cioè il 4° Livello”;
– che, quindi, è stato attribuito agli odierni ricorrenti l’inquadramento nel 4° livello, con i conseguenti benefici economici e stipendiali maturati;
– che la legge Regionale 10/2000 ha stabilito la sostituzione del vecchio sistema di classificazione del personale regionale, basato sugli inquadramenti in livelli, con un nuovo inquadramento basato su categorie professionali (A-B-C-D), in cui sarebbero stati fatti transitare in via diretta e automatica i dipendenti stessi;
– che la L.R. 10/2000 ha demandato le relative equiparazioni alla contrattazione collettiva;
– che tale Accordo è stato approvato in data 28.2.2001 ed è stato recepito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 22.6.2001;
– che nella tabella di equiparazione è stato stabilito che il personale inquadrato – come i ricorrenti – nel 4° livello retributivo funzionale transitasse in via automatica e diretta nella neoistituita categoria C posizione economica inziale;
– che con l’art. 13 del D.P.REG. n. 10/2001, con il quale è stato approvato il nuovo C.C.R.L. del personale regionale del comparto biennio economico 2001-2002 e il nuovo Ordinamento Professionale del personale della Regione Siciliana, è stata introdotta una norma transitoria secondo cui “in sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categoria ai sensi dell’Accordo del 28 febbraio 2001, viene ricollocato con decorrenza 1 dicembre 2001” nelle nuove posizioni specificate nella tabella ivi indicata; 
3
– che in tale tabella è stato previsto che il personale già inquadrato nel livello 4°, qualora in possesso di una anzianità di servizio di 5 anni (come i ricorrenti), sarebbe stato reinquadrato in categoria C posizione economica 3 a far data appunto dall’1.12.2001;
– che con delibera del Commissario Straordinario 29 del 21.11.2002, i ricorrenti sono stati pertanto reinquadrati nella categoria professionale C posizione economica 3, con relativo trattamento giuridico ed economico;
– che tuttavia, a seguito delle sentenze nn. 688/2021 e 689/2021 della Corte di Appello di Catania concernenti altri dipendenti, con delibera del Commissario Straordinario dell’1.8.2022 l’Istituto resistente ha disposto anche nei confronti degli odierni ricorrenti di annullare in autotutela la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21.11.2002, per l’illegittimità espressa nelle motivazioni delle sentenze n. 668/2021 e 698/2021 della Corte di Appello di Catania;
– che, per l’effetto, l’Istituto resistente ha provveduto altresì all’“adeguamento della classificazione del personale dipendente dell’Ente [e quindi anche di essi ricorrenti] (…) alla categoria funzionale alle mansioni previste all’art. 2 della L.R. 5/85 e prevista nel relativo profilo esemplificativo riportato nel D.P.R.S. 22 giugno 2001, n.10 e C.C.R.L. – Comparto” (cfr. doc. “Delibera Commissario Straordinario n.1 del 01.08.2022” allegato al ricorso), e segnatamente all’attribuzione della qualifica di “Collaboratore” categoria “B” avuto riguardo alle mansioni di custodia, cura e governo degli animali, di cui alla L.R. 5/85;
– che l’Istituto resistente, ciononostante, ha mantenuto lo stesso trattamento economico fino a quel corrisposto in favore di essi ricorrenti;
– che tale deliberazione dell’1.8.2022 è illegittima e va pertanto disapplicata, con conseguente accertamento della legittimità della precedente deliberazione n. 29 del 21.11.2002 e con dichiarazione del diritto di essi ricorrenti a essere mantenuti nella categoria C e nella posizione economica in godimento sino all’atto della contestata deliberazione commissariale;

 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SULLA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE…

 

– che, a sostengo di quanto sopra, rilevano la “…Violazione e/o falsa applicazione dell’accordo sulla riclassificazione del personale regionale e degli enti strumentali della Regione siciliana sottoposti a vigilanza da parte della Regione siciliana stessa del 28/02/2001 così come recepito con D.P. reg. n. 9/2001 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art.13 del D.P. reg. n. 10-2001 – Insussistenza dei presupposti per disporre l’annullamento della delibera commissariale n. 29/2002 – Travisamento dei fatti – Violazione delle delibere del consiglio di amministrazione dell’istituto incremento ippico 

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per la Sicilia n. 35,42,49 del 18-12-1998 e del giudicato formatosi sulle sentenze del tar Sicilia Catania sulla scorta delle quali sono state adottate le predette delibere 35,42 e 49 del c.d.a. – Illegittima applicazione ai casi in esame delle sentenze della Corte d’appello di Catania 688/689 del 2021”, nei termini dedotti in ricorso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…a) accertare, ritenere e dichiarare la legittimità della delibera del Commissario Straordinario dell’Ente resistente n.29/2002;
b) accertare, ritenere e dichiarare che correttamente i ricorrenti sono stati reinquadrati per effetto della stessa – in fedele applicazione del DP REG. 9/2001 e dell’art. 13 del DP REG. n. 10-2001 – in categoria C posizione economica 3 con effetto dal 01-12-2001=
c) per l’effetto ordinare e/o condannare il resistente Istituto a ripristinare l’inquadramento dei ricorrenti in siffatta categoria professionale (categoria C), e nella posizione economica in godimento all’atto dell’adozione della delibera stessa, con effetto dalla data dell’adozione della succitata ed illegittima deliberazione n.1/2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.5.2023, si è costituito in giudizio l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…Per le considerazioni che precedono, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, si chiede che codesto On. Tribunale adito voglia dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio perché privi di interesse i ricorrenti già ascritti alla categoria economica che richiedono.
Nel merito rigettare il ricorso perché infondato”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L’udienza del 28.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Sul punto, in particolare, l’Istituto resistente ha – tra l’altro – precisato che “…La medesima delibera, successivamente, dispone di mantenere la retribuzione dei dipendenti nell’ambito della categoria economica C già da essi posseduta senza alcuna diminuzione stipendiale. […]”, così conclusivamente ritenendo che “…Alla luce di quanto dedotto il ricorso appare anche inammissibile in quanto la domanda avanzata dai ricorrenti non 

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trova giustificazione giuridica in quanto essi sono già ascritti alla categoria economia C (3 nel caso di specie). […]” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva).
L’assunto di parte resistente appare infondato.
Ed infatti, come evidenziato da parte ricorrente nelle note conclusive del 13.6.2025, “…il declassamento giuridico (da categoria C a categoria B) rileva non solo ai fini del trattamento economico ma, altresì, ai fini della progressione di carriera (cfr. sia per progressioni economiche orizzontali, che verticali), ai fini della partecipazione a procedure di mobilità, ai fini del pagamento del salario accessorio che è perequato alla categoria di inquadramento del dipendente. […]” (cfr. ivi pagg. 7 e 8).
Nella specie, peraltro, nella contestata delibera n. 1 dell’1.8.2022 è stato precisato di mantenere “…al personale attualmente in servizio nel ruolo dell’Ente l’attuale trattamento economico corrisposto, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici per la corretta definizione”.
Stante quanto sopra, appare dunque sussistere l’interesse di parte ricorrente al presente ricorso, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente.
2.2. Ciò posto, pur non disconoscendosi l’esistenza di diversi orientamenti anche di questo stesso Ufficio, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
Il petitum della presente controversia verte sulla legittimità dell’atto con cui la parte datoriale, odierna resistente, ha operato “…l’annullamento della Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002, per l’illegittimità espressa nelle motivazioni della decisione delle Sentenze n.688/2021 e n.689/2021 della Corte d’Appello di Catania, conseguenziale adeguamento della classificazione del personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall’art.1 della L.R. 5/85….secondo il principio dell’equità di trattamento di non applicare tout court l’effetto della nullità della delibera del Commissario Straordinario n.29/2002 e mantenere al personale attualmente in servizio nel ruolo dell’Ente l’attuale trattamento economico corrisposto, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici per la corretta definizione” (cfr. delibera del Commissario straordinario n. 1 dell’1.8.2022, cit.).
I ricorrenti lamentano che l’annullamento della delibera sopra citata, disposto con la contestata delibera n. 1 dell’1.8.2022, sia illegittimo poiché fa transitare gli stessi al livello B, pur essendo appartenuti, secondo la precedente declaratoria, al livello 4 e non già al livello 2. 

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2.3. Ebbene, al fine di valutare la legittimità dell’atto datoriale oggetto della presente controversia, giova preliminarmente dare atto di quanto statuito con le sentenze della Corte di appello di Catania invocate da parte resistente.
In particolare, si legge nella citata sentenza n. 688/2021 della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro (versata in atti dalla parte ricorrente, v. all. 8) che:
“…Con il decreto presidenziale n. 10 del 22 giugno 2001 è stato approvato l’Ordinamento Professionale del personale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 10/2000, il cui art. 4 ha riclassificato i dipendenti regionali non più in livelli, ma in categorie A, B, C e D.
In particolare, l’art. 13 del menzionato Ordinamento Professionale riconduce espressamente alla categoria C solo gli appartenenti agli ex 4 e 5 livello, ma non già i dipendenti inquadrati nell’ex 2 livello.
2.4 Orbene, in violazione di quanto previsto nella tabella di riclassificazione, contenuta nella citata disposizione, l’Istituto appellante – con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002, ha riconosciuto al dipendente Catania, avente la qualifica di agente tecnico e collocato al 2° livello, la posizione C3 e gli ha attribuito il relativo trattamento economico.
2.5. Detta collocazione, oltre ad essere illegittima per contrarietà alla citata normativa, contrasta con la declaratoria della categoria C.
La declaratoria della norma (v. allegato), infatti, riconduce alla categoria C i dipendenti che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; – contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; – media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; – relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche, con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
È di tutta evidenza come la citata declaratoria ben poco si attagli al profilo contrattuale dell’agente tecnico e alle mansioni (prevalentemente manuali ed esecutive) che la legge regionale istitutiva del ruolo gli aveva attribuito con l’art. 2, stabilendo altresì – al secondo comma – che l’agente tecnico non poteva essere adibito a mansioni diverse da

quelle contemplate nel precedente primo comma. I compiti di fatto svolti dall’appellato, al più, potevano essere ricompresi nella declaratoria contrattuale della categoria A (lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi da lavoro). […]” (cfr. sentenza n. 688/2021 della Corte d’Appello di Catania, sez. lavoro, cit.).
Dunque, secondo quanto emerge dalla citata sentenza della Corte d’Appello, la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002 è illegittima nella parte in cui fa transitare gli appartenenti al secondo livello nella categoria C.

In sintesi, le ragioni della ritenuta illegittimità sono state rinvenute: a) nel contrasto con l’art. 13 dell’Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, recepito con Decreto presidenziale del 22.6.2001 n. 10, nella parte in cui la tabella di equiparazione riportata nel predetto art. 13 considera soltanto il personale già inquadrato nei livelli 4° e 5°; inoltre, b) nel contrasto con la declaratoria della categoria C di cui all’Allegato A, cui rinvia l’art. 4 dell’Ordinamento professionale.
2.4. Orbene, la specifica situazione degli odierni ricorrenti – diversa da quella esaminata dalla richiamata pronuncia della Corte di appello – non consente di affermare l’illegittimità della delibera n. 29 del 21 novembre 2002 anche nella parte in cui ricolloca gli stessi nella categoria C.
Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato che: “…Quanto affermato e dedotto dalla Corte Catanese, non può riverberare alcuna valenza e/o applicazione al caso oggi in esame dell’adito Tribunale, e quindi alla posizione giuridica – economica dei ricorrenti, atteso che questi ultimi non sono mai stati inquadrati nel 2° livello retributivo funzionale; essi, infatti, come ampiamente dedotto e documentato, sono stati inquadrati a seguito del superamento di pubblico concorso nel 3° livello retributivo funzionale (cfr. art.5 L.R. 41-1985), ed a seguito delle sentenze del Giudice Amministrativo Catanese, con i quali ad essi sono stati riconosciuti sin dall’atto del loro inquadramento alle dipendenze dell’Ente i benefici ex LR. 11/1988 (articoli 3,5,23,24), ex L.R. 41/1985 (art. 75 e 80, e tabella O), L.R. 145 e 146 del 29-12-1980 e L.R. 18/1991, sono stati reinquadrati nel 4° livello retributivo – funzionale dei dipendenti della Regione Siciliana per effetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 18-12-1998 allegate e sopra citate. […]” (cfr. pag. 12 del ricorso).
2.5. L’assunto appare fondato nei seguenti termini. 

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La tabella A allegata all’Accordo sulla “riclassificazione del personale regionale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, recepito con il citato Decreto presidenziale n. 9 del 22.6.2001, ricolloca espressamente e automaticamente nella categoria “C – Istruttore” – tra gli altri – il personale già appartenente all’ex 4° livello (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
Sul punto, in particolare, con il citato Accordo è stato convenuto che “…la prima applicazione dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale dalla quale non devono discendere maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, viene definita come dall’allegata tabella “A” per categorie (A, B, C e D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta. […]”, impegnandosi nel resto le parti “…a definire nel nuovo ordinamento professionale del personale i nuovi profili professionali e le relative declaratorie tenendo conto dei criteri per l’individuazione di questi ultimi di cui all’allegata tabella “B”. […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.).
Inoltre, l’art. 13 del successivo Ordinamento professionale recepito con Decreto presidenziale n. 10 del 22.6.2001 ricolloca nella categoria C3 – per quel che qui rileva – il personale già inquadrato nell’ex livello 4° con diploma di II grado o con diploma di I grado e 5 anni di anzianità di servizio (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente).
2.6. Nel caso che occupa, l’attribuzione agli odierni ricorrenti del livello 4°, già avvenuta al momento della richiamata ricollocazione nel 2002 sulla base dei citati Decreti presidenziali 9/2001 e 10/2001, risale alle delibere del 18.12.1998, nn. 35 (ricorrente Raimondo), 43 (ricorrente Soldano) e 49 (ricorrente Zappalà) del Consiglio di amministrazione dell’Istituto resistente.
Infatti, le citate delibere risultano assunte “a seguito” delle sentenze del TAR emesse in giudizi promossi dagli stessi odierni ricorrenti, con cui è stato loro riconosciuto il diritto al mero trattamento economico più favorevole rispetto a quello all’epoca applicato dall’Istituto resistente (cfr. delibere allegate al ricorso).
In particolare, le citate delibere, oltre a riconoscere i benefici economici conseguenti alle decisioni del giudice amministrativo, hanno provveduto altresì ad attribuire ai ricorrenti il livello 4° di inquadramento in applicazione dell’incontestata e inconfutata normativa relativa all’anzianità complessiva utile all’inquadramento nella fascia funzionale superiore, siccome comprensiva dell’anzianità riconosciuta agli effetti economici (cfr. art. 80 L.R. n. 41/1985). 

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Al riguardo può richiamarsi, per tutte, la delibera n. 43: “…CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85, il predetto dipendente, alla data del 02.01.1992, si trova nelle condizioni previste per ottenere l’attribuzione del livello immediatamente superiore e cioè il 4° Livello; (…) DELIBERA (…) ART. 3 – Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 11/88 e degli artt. 5 ed 80 della L.R. 41/85 al dipendente predetto è attribuita nell’ambito del 4° Livello la classe con anni 12 pari a £. 889.440 mensili lorde” (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 di parte ricorrente).
Considerato il precedente ed espresso riconoscimento del 4° livello funzionale con le citate delibere, d’altronde, non può assumere rilievo nella specie neppure quanto osservato nella citata sentenza della Corte di appello con riguardo all’inquadramento dei dipendenti ivi considerati “…nel secondo livello e nella seconda fascia funzionale”.
Stante quanto sopra, nel caso che occupa, l’inquadramento nel 4° livello già operato con le delibere del 18.12.1998 ha comportato l’automatico ricollocamento dei ricorrenti nella posizione C ai sensi della tabella “A” allegata all’Accordo sulla riclassificazione recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 (nella quale figura il personale appartenente all’ex 4° livello) e, segnatamente, nella posizione C3 ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinamento Professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001 (che vi include, come detto, il personale ex 4° livello con diploma di II grado o con diploma di I grado e 5 anni di anzianità di servizio).
2.7. A fronte di ciò, non può assumere decisivo rilievo contrario neppure la mancata corrispondenza delle mansioni assegnate agli agenti tecnici, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.5/1985 (istitutiva dell’Ente resistente e, presso il medesimo, del ruolo degli agenti tecnici), con quelle di cui alla declaratoria della categoria C, contenuta nella tabella “B” allegata all’Accordo sulla riclassificazione recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 (id est: “criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”) e nell’allegato A cui rinvia l’art. 4 del medesimo Ordinamento professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001.
Siccome emerge dalla richiamata disciplina di riferimento, infatti, si tratta di criteri alternativi ai fini dell’inquadramento giuridico del personale.
In particolare, per quel che qui rileva, la riclassificazione automatica “per comparazione” con il precedente inquadramento, ex Tabella A allegata all’Accordo recepito con Decreto presidenziale n. 9/2001 ed ex art. 13 Ordinamento Professionale recepito con Decreto presidenziale 10/2001, è precipuamente rivolta al personale già

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assunto, rispetto al quale non assumono dunque rilievo decisivo le mansioni concretamente svolte.
Sul punto occorre infatti ribadire che, per un verso, il citato Accordo sulla riclassificazione ha previsto espressamente che “…la prima applicazione dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, riguardante la riclassificazione del personale […], viene definita come dall’allegata tabella “A” per categorie (A, B, C e D) ferme restando temporaneamente le mansioni attribuite con riferimento alla qualifica posseduta”, mentre le declaratorie contenute nella tabella B concernono il diverso aspetto dei “criteri per l’individuazione dei profili professionali a regime”.
Per altro verso, il citato art. 13 dell’Ordinamento professionale ha previsto che “…[l]e predette ricollocazioni [id est: quelle di cui alla tabella di comparazione riferita, appunto, a personale già immesso nei ruoli con livello ex 4° e 5°] avverranno con appositi corsi di riqualificazione e verifica”.
2.8. Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, deve reputarsi legittima l’originaria riclassificazione dei ricorrenti nella categoria C3 effettuata con la delibera n. 29 del 21.11.2002 e, per converso, illegittima in parte qua la successiva e contestata deliberazione n. 1 dell’1.8.2022 del Commissario straordinario di annullamento in autotutela della stessa.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso merita dunque accoglimento e va dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti all’inquadramento in categoria C posizione economica 3, siccome originariamente riconosciuto dall’Ente resistente con la delibera n. 29/2002, con conseguente condanna dell’Istituto resistente alla rettifica dell’inquadramento sin dalla contestata deliberazione n. 1/2022 (come chiesto in ricorso).

11 (spese,Omissis  n.d.r.)
condanna, per l’effetto, l’Istituto resistente a ripristinare l’inquadramento dei ricorrenti nella predetta categoria sin dalla della deliberazione n. 1/2022;
compensa le spese processuali tra le parti.
Catania, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Barone, M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.

Oggi anche la stampa sciopera: SUD LIBERTA’ SPIEGA LE MOTIVAZIONI DELLA PROPRIA ADESIONE

 

SUD  LIBERTA’  NON HA MAI RICHIESTO CONTRIBUTI ECONOMICI  AD ENTI PUBBLICI, ALLA REGIONE, AL MINISTERO:  CHIEDIAMO SOLO LA VALORIZZAZIONE DEI GIORNALISTI  IMPEGNATI VOLONTARIAMENTE  CON LA DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE EFFETTUATE E REGISTRATE

 

Anche i giornalisti -collaboratori , redazione e direttore – del Quotidiano on line  Sud  Libertà aderiscono allo sciopero proclamato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana per venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 6 e per 24 ore.

Anche noi condividiamo nuove norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, soprattutto il riconoscimento  (anche economico  pur non avendo MAI ricevuto  e/0  richiesto contributi  economici alla Regione, al Ministero, agli Enti o chicchessia se si vuole mantenere la vera indipendenza )del ruolo cruciale che il giornalismo on line riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese.

Chiediamo tuttavia maggiore attenzione agli Organi preposti e al sindacato del settore per  consentire  regolari assunzioni  di Giornalisti professionisti/pubblicisti nonchè Giornalisti indipendenti  nei Quotidiani on line che svolgono costante-quotidiana informazione pubblica

 

La lettera della FNSI

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche.

In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati.

In questi 10 anni i giornalisti dipendenti sono diminuiti, ma è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari: pagati pochi euro a notizia, senza alcun diritto e senza futuro. In questi 10 anni il potere di acquisto degli stipendi dei giornalisti è stato eroso dall’inflazione, quasi del 20% secondo Istat: per questo chiediamo un aumento che sia in linea con quelli degli altri contratti collettivi. Gli editori hanno proposto un aumento irrisorio e chiesto di tagliare ulteriormente il salario dei neo assunti, aggravando così in modo irricevibile la divisione generazionale nelle redazioni.

Non ne facciamo una battaglia corporativa. Pensiamo che un’informazione davvero libera e plurale, che sia controllo democratico, abbia bisogno di giornalisti autorevoli e indipendenti, che non siano economicamente ricattabili.

Chiediamo un contratto nuovo, che tuteli i diritti e che guardi all’informazione con le nuove professioni digitali, regolando l’uso dell’Intelligenza Artificiale e ottenendo l’equo compenso per i contenuti ceduti al web. Vogliamo spingere gli editori a guardare al futuro senza continuare a tagliare il presente.

Se davvero la Fieg tiene all’informazione professionale deve investire sulla tecnologia e sui giovani che non possono diventare manovalanza intellettuale a basso costo. Lo deve a noi giornalisti, ma soprattutto lo deve ai cittadini tutelati dall’articolo 21 della Costituzione.

La replica della FIEG

Diversamente da quanto afferma il sindacato, gli Editori nell’ultimo decennio hanno realizzato ingenti investimenti a tutela sia della qualità e della libertà dell’informazione che dell’occupazione giornalistica.

In un contesto drammatico nel quale le aziende hanno registrato un dimezzamento dei ricavi si è riusciti a scongiurare i licenziamenti attraverso il ricorso alle norme di settore e ciò è sempre avvenuto con il consenso del sindacato.

Negli ultimi anni, il modello di business dei media tradizionali si è dovuto misurare con la concorrenza sleale degli Over The Top (quali Google, Meta e altri) che sfruttano economicamente i contenuti editoriali trattenendo la maggior parte dei ricavi pubblicitari e dei dati: ciò ha indebolito la sostenibilità finanziaria delle imprese editrici che, tuttavia, hanno reagito con responsabilità e rigore, raccogliendo la sfida dell’innovazione senza interventi drastici.

Anche le aziende vogliono un contratto nuovo. Per fronteggiare l’attuale scenario occorre infatti poter promuovere l’innovazione, cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e dal sistema dell’informazione digitale, con un sistema di costi compatibili con le nuove dinamiche del settore e il contratto nazionale di lavoro dovrebbe rappresentare uno strumento di competitività.

Tuttavia, in questi mesi di trattative ci si è trovati di fronte un sindacato che non ha voluto affrontare né il tema della complessiva modernizzazione di un contratto antiquato (che prevede ancora il pagamento delle ex festività soppresse da una legge del 1977) né l’introduzione di regole più flessibili per favorire l’assunzione di giovani, preferendo invece limitarsi a richieste esclusivamente economiche finalizzate al recupero della asserita perdita salariale registrata nell’ultimo decennio.

Sebbene nel suddetto periodo il recupero dell’inflazione sia stato garantito dal sistema di scatti in percentuale previsto dal contratto gli Editori hanno offerto un riconoscimento economico importante, superiore a quello concesso nell’ultimo rinnovo del 2014, pur in assenza di alcun tipo di innovazione contrattuale.

Con riferimento ai collaboratori è da ricordare come le aziende agiscono nel pieno rispetto dei compensi previsti dall’accordo del 2014 sottoscritto con il sindacato. In merito la FIEG ha costantemente espresso la propria volontà di migliorare l’accordo contrattuale vigente ma, anche su questo tema, si è dovuta registrare l’indisponibilità al confronto.

Quanto all’intelligenza artificiale si ribadisce che la soluzione non può risiedere nella pretesa di introdurre norme limitative di utilizzo, destinate ad essere velocemente superate, ma piuttosto occorre un approccio etico da parte delle aziende con la possibilità di dotarsi di Codici che tutelino tanto la professione giornalistica quanto i lettori.

Per affrontare le sfide dell’immediato futuro gli Editori sono pronti a fare la loro parte, continuando ad investire sui prodotti e sulla valorizzazione della professionalità e auspicano che il confronto possa avvenire in termini più realistici e senza pregiudizi.

Baraccopoli Messina, assegnati alloggi in deroga a cinque famiglie

 

 

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Messina,

Cinque famiglie del rione Taormina, dove sono in corso le demolizioni delle baracche di Messina, avranno un’abitazione in deroga. I casi dei cinque nuclei familiari, pur non avendo diritto all’assegnazione di un alloggio, sono stati valutati dalla Struttura commissariale guidata dal presidente Renato Schifani nel corso dei tavoli tecnici con l’amministrazione comunale e con l’Agenzia per il risanamento e la riqualificazione della Città di Messina (ArisMe), compreso quello che si è tenuto ieri a Palazzo Zanca.

Alla luce dell’esito degli approfondimenti sull’assenza dei requisiti e dei chiarimenti forniti dall’assessore comunale ai Servizi sociali Alessandra Calafiore e dal Dipartimento dei servizi alla persona, gli uffici commissariali hanno emesso i provvedimenti di assegnazione. In particolare, gli accertamenti effettuati dal Comune hanno evidenziato la presenza di minori fragili nei nuclei familiari in questione e la “non possibilità da parte del Comune di assegnare alloggi”.

Vista la necessità e urgenza di reperire gli alloggi per le cinque famiglie del rione Taormina, poiché le baracche nelle quali vivono saranno demolite prossimamente, la Struttura commissariale con il subcommissario Santi Trovato ha disposto la deroga dei criteri d’assegnazione.

«Abbiamo ritenuto necessario andare incontro a specifiche situazioni emergenziali e di fragilità – sottolinea il presidente Schifani – confermando la massima attenzione per i bisogni di quanti vivono in condizioni di estremo disagio abitativo. Il risanamento della baraccopoli sta diventando realtà grazie a un lavoro interistituzionale, mettendo sempre al primo posto la ricollocazione abitativa dei cittadini che ancora vi risiedono».

Ancora una truffa del “Finto medico”: con la scusa di una visita di controllo, DUE CRIMINALI-FALSI OPERATORI SANITARI- raggirano un’anziana.

CONSIGLIO DEI CARABINIERI: PRIMA DI FARE ENTRARE ESTRANEI IN CASA, ACCERTARSI DELLA IDENTITA’ O RICHIEDERE IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

 

mystery man sitting at table in a dark room - mafia foto e immagini stock

Reggio Emilia,
Nonostante i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia – che al riguardo hanno anche più volte ricordato i consigli della campagna antitruffa “Non aprite quella porta” – non si fermano i truffatori che con pretestuose richieste o controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.
Proprio questo -informa il Comando oggi _ è accaduto il 20 novembre scorso a Reggiolo, quando due uomini intorno alle 13:00 circa, suonavano al citofono di casa di un’anziana 81enne, e qualificandosi come operatori sanitari, riferivano all’anziana donna che le avrebbero dovuto effettuare una visita domiciliare. I due falsi operatori sanitari dunque, avuto accesso all’abitazione, con artifizi e raggiri, si impossessavano di due collanine in oro di grande valore affettivo, custodite su un mobile della cucina, e successivamente si dileguavano immediatamente.
L’anziana donna, contattava nell’immediato la figlia per raccontarle l’accaduto, che a sua volta dava l’allarme al 112 dei carabinieri che oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge hanno scatenato una vera e propria caccia ai due malviventi, che al momento però non ha dato esito positivo.
Il danno economico è in corso di quantificazione. L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri, che fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: – non aprire agli sconosciuti e non farli entrare in casa. Diffidare degli estranei soprattutto se siete soli in casa; – non mandare i bambini ad aprire la porta; – prima di aprire la porta, controllare dallo spioncino e, se si ha di fronte uno sconosciuto aprire con la catenella attaccata; – in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedere che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino; – prima di far entrare estranei, accertarsi della sua identità ed eventualmente farsi mostrare il tesserino di riconoscimento.
Prima di farlo entrare comunque telefonate all’ufficio di zona dell’Ente per verificare la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice; – tenere a disposizione, accanto al telefono, un’agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità; – non dare soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo.
Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato; – mostrare cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta; – se inavvertitamente si apre la porta ad uno sconosciuto non perdere la calma. Invitarlo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta.

Il Presidente Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 17 novembre 2025

 

Il Presidente Sergio Mattarella  nel corso della riunione del Consiglio Supremo di Difesa

C o m u n i c a t o

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 16.30.

L’ordine del giorno prevede l’esame dell’evoluzione dei conflitti in corso e delle iniziative di pace, con particolare riferimento all’Ucraina ed al Medio Oriente.

Inoltre, il Consiglio valuterà le minacce ibride con riferimento anche alla dimensione cognitiva e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza dell’Unione Europea e dell’Italia.

REGIONE SICILIA: FUORI I DIRIGENTI “CORROTTI ,INDAGATI” E AVVIO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

LA GIUNTA REGIONALE SOSPENDE TRE DIRIGENTI PUBBLICI

 

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Palermo,

Tre decisioni urgenti sono state assunte questo pomeriggio dalla Giunta regionale, convocata dal presidente Renato Schifani a seguito delle notizie sulle indagini della Procura di Palermo che coinvolgono esponenti politici e funzionari pubblici.

È stata disposta la sospensione dall’incarico, a tempo indeterminato, in attesa degli sviluppi del procedimento penale, per Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del dipartimento regionale della Famiglia. La guida della struttura è stata assegnata ad interim al dirigente del dipartimento Lavoro, Ettore Foti. Il presidente Schifani ha chiesto, inoltre, formalmente, all’assessore alla Famiglia di revocare l’incarico al suo segretario particolare, Vito Raso, anch’egli indagato nella stessa inchiesta.

Su indicazione della Giunta, l’assessore all’Agricoltura avvierà il procedimento disciplinare con sospensione cautelare dal servizio nei confronti del direttore generale del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo, Giovanni Tomasino.

Sulla vicenda che coinvolge l’Asp di Siracusa, l’assessore alla Salute ha informato la Giunta di avere fatto propria l’autosospensione del direttore generale Alessandro Caltagirone e di avere avviato la procedura per la nomina del commissario straordinario. Si tratta di Chiara Serpieri, già direttore generale di altre aziende sanitarie in Piemonte e componente del consiglio direttivo della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito per sei mesi.

Secondo Palazzo d’Orléans, tali misure si rendono necessarie per la gravità dei fatti emersi e per la loro possibile incidenza sull’immagine e sul corretto funzionamento dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo. Pur riaffermando il principio di presunzione di innocenza e la tutela dei diritti di difesa, la Giunta ha scelto di intervenire con tempestività per salvaguardare prestigio, credibilità e trasparenza delle istituzioni siciliane.

Corte dei conti, nuova nomina per la sezione della Regione siciliana: Maria Aronica al posto di Salvatore Pilato

 

Maria Rachele Aronica

 

Maria Rachele Aronica, 65 anni, di Agrigento, -nella foto sopra –  è il nuovo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. La nomina è stata deliberata ieri sera dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La nuova presidente prende il posto di Salvatore Pilato, che da inizio ottobre è a Roma per dirigere la sezione delle Autonomie.

Attualmente, Aronica riveste incarico di procuratore generale presso la sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana. L’insediamento avverrà dopo i provvedimenti formali di nomina.

A Napoli il funerale solenne di Aniello Scarpati, poliziotto tragicamente scomparso in servizio

 

 

Napoli,

Si è tenuto questa mattina, nella Chiesa evangelica ADI di Napoli, il funerale solenne dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, tragicamente scomparso durante il servizio in Volante, la notte del 1º novembre scorso, a Torre del Greco (Napoli).

Aniello Scarpati, capo pattuglia, ha perso la vita quando la Volante, su cui si trovava per garantire la sicurezza in città con l’agente Ciro  Cozzolino, rimasto gravemente ferito, è stata travolta da un’auto che ha invaso la loro corsia di marcia. L’impatto, purtroppo, è stato fatale per Scarpati.

funerali

 

A testimoniare la vicinanza delle Istituzioni e il profondo cordoglio per la perdita di un servitore dello Stato, erano presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il questore e il prefetto di Napoli Maurizio Agricola e Michele Di Bari, insieme ai familiari, amici e colleghi di Aniello.

Il feretro, avvolto nel Tricolore, ha fatto ingresso in chiesa portato a spalla dai poliziotti del commissariato di Torre del Greco, dopo che un picchetto in armi gli ha reso gli onori.

funerali

 

Invitato a parlare durante la funzione religiosa, il Ministro dell’Interno ha sottolineato: “La sua perdita è un lutto che tocca la famiglia, la Polizia e l’intero Paese. Aniello era un servitore dello Stato: la sua scomparsa è insieme un monito e una testimonianza del fatto che giustizia e legalità hanno un costo, e che la libertà non si difende da sola. Il suo sacrificio non sarà dimenticato: lo Stato sarà presente, con concretezza e rispetto”.

La celebrazione solenne è stata trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Polizia di Stato per dare la possibilità a tutti coloro che non potevano essere presenti fisicamente, di dare il loro ultimo saluto al giovane poliziotto.

Già da ieri pomeriggio e fino a questa mattina, inoltre, sono state centinaia le persone che hanno reso omaggio ad Aniello Scarpati presso la camera ardente allestita all’interno del IV Reparto mobile di Napoli (vedi foto).

Tra questi anche molti cittadini e il capo delle Polizia Pisani che, prima della celebrazione liturgica, ha fatto visita alla moglie e ai figli di Aniello presso la caserma “Nino Bixio”.

capo camera ardente

 

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio, vicinanza e affetto giunti ai familiari e ai colleghi, sia di persona che per il tramite dei canali social della Polizia di Stato.

Con il suo sacrificio, Aniello Scarpati lascia in eredità a tutti i poliziotti il ricordo di un uomo, di un collega, che ha dato la vita per il bene della comunità.

Al termine del rito funebre, il ministro Piantedosi e il capo della Polizia Pisani hanno fatto visita a Ciro Cozzolino e ai suoi familiari all’ospedale “Del Mare” di Ponticelli, dove l’agente è ricoverato a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. A lui hanno manifestato vicinanza e un augurio di pronta guarigione a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Giorgio Forattini, il re della satira, giornalista, ci ha lasciati all’età di 94 anni

 

 

 

All’età di 94 anni, il vignettista Giorgio Forattini ci ha lasciati. Con le sue vignette, a partire dal primo libro del 1974 “Referendum reverendum”, per anni ha raccontato satiricamente l’evolversi delle vicende politiche italiane.

Era nato a Roma il 14 marzo 1931 dove, dopo avere svolto diversi lavori (tra cui l’operaio e il rappresentante di elettrodomestici), era stato assunto da Paese Sera come disegnatore e grafico. È il 1971 ed è la prima di una serie di testate con lui collaborerà: Panorama, Repubblica, La Stampa, Il Giornale, QN. È stato anche direttore della testata satirica Il Male. Quattro anni dopo, grazie a una vignetta sulla vittoria del “no” al referendum sul divorzio (raffigura una bottiglia di spumante su cui è scritto “NO” che si stappa lanciando in aria il tappo con le fattezze di Amintore Fanfani), la sua attività di disegnatore viene riconosciuta come giornalistica e, superato l’esame di Stato, Forattini viene iscritto come giornalista professionista all’Ordine dei giornalisti del Lazio.