I casi in cui la tassa rifiuti non va pagata o scontata

 

 

Quando pagare la tassa rifiuti?  Vi sono casi in cui è possibile ottenere degli sconti?

«La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa – si legge al comma 656 dell’articolo 1 legge di stabilità del 2014 – in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente».

In altri termini, i comuni devono garantire uno sconto dell’80% ai cittadini se questi riescono a dimostrare che si è verificata una di queste circostanze:

1) il servizio di raccolta dei rifiuti non è stato svolto;
2) il servizio di raccolta dei rifiuti è stato svolto in modo scorretto (ad esempio violando le norme sulla differenziata) o incompleto (quando la raccolta è irregolare), anche per scioperi o altre difficoltà organizzative, purché il disservizio abbia danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o la salute delle persone, circostanza che deve essere riconosciuto dall’Asl o da un’altra autorità sanitaria.

Non serve dimostrare di aver subito personalmente un danno: come ha confermato una recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Vibo Valentia (la n. 931/2/2016) è sufficiente documentare il blocco o l’irregolarità del servizio, ad esempio con delle fotografie.

La stessa sentenza stabilisce che lo sconto dell’80 per cento sulla Tari è dovuto anche se il Comune ha pubblicato un’ordinanza per obbligare la società di gestione della raccolta dei rifiuti a proseguire il servizio. Non è necessario poi che l’autorità sanitaria abbia adottato un provvedimento formale per attestare il pericolo o il danno a carico dell’ambiente o delle persone: basta che abbia segnalato in qualsiasi modo il rischio.

Ma non è finita. Torniamo alla manovra del 2014 e leggiamo il comma successivo al precedente:

«Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita».

Traduzione: lo sconto sulla Tari è di almeno il 60 per cento nelle aree in cui il servizio di raccolta non è previsto e la tariffa stessa è tanto più bassa quanto più distante è il luogo dove bisogna arrivare per gettare la spazzatura.

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