In settimana la Corte Costituzionale si pronuncerà sui ricorsi dipendenti pubblici per la riduzione dei tempi di pagamento della liquidazione/ buonuscita o Tfs

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Si attende la sentenza della  corte Costituzionale sull’anticipo Tfr-Tfs.  Forse domani oppure un altro rinvio per approfondimenti. La sentenza sarà di interesse immediato degli Enti pubblici, delle Asp, dei Servizi Personale delle Regioni ed enti locasli.

Secondo l’Inps e gli intenti governativi il differimento della liquidazione è di una quelle misure che serve per sostenere i costi dello Stato.

 

I lavoratori dipendenti pubblici quando cessano il rapporto di lavoro hanno diritto, a differenza dei lavoratori del settore privato che ricevono il Tfr, Trattamento di fine rapporto, ad avere il Tfs, Trattamento di Fine Servizio, e altre prestazioni diverse, a seconda dell’Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio, come indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università); indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale; e indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Si sa che l’importo del Tfr viene accantonato dal datore di lavoro privato o pubblico in misura variabile secondo la retribuzione: la somma accantonata ogni anno corrisponde ad una mensilità di stipendio e viene calcolata dividendo lo stipendio annuale per 13,5. Il montante viene poi moltiplicato per gli anni di servizio, rivalutato del 75% dell’indice di aumento dei prezzi al consumo dell’anno precedente e aumentato di una quota fissa dell’1,5%. Le discussioni sono aperte proprio su modalità e tempi di pagamento del Tfr-Tfs. 

 

Secondo quanto affermato dall’Inps, è legittimo pagare la liquidazione ai dipendenti pubblici dopo anni dal termine del rapporto di lavoro.

L’Inps sottolinea la differenza tra Tfs, Trattamento di fine servizio, e Tfr, Trattamento di fine rapporto, ritenendo che solo il Tfr possa essere pagato subito.

Oggi la liquidazione del Tfs che può allungarsi fino a 5 anni rispetto al momento in cui il lavoratore cessa il rapporto di lavoro, riconosciuta senza rivalutazione e senza interessi, implica un taglio del circa 30% della somma spettante, tassa che pagano solo i dipendenti pubblici.

Secondo i ricorrenti che riconoscono l’illegittimità della decisione, non c’è alcuna differenza tra Tfs e Tfr e non deve sussistere nessuna differenza nei tempi di pagamento di entrambe i trattamenti, oggi decisamente differenti. Un lavoratore dipendente privato, infatti,  ha un tempo di attesa di  ‘soli’ 45 giorni.

La nuova sentenza della Corte Costituzionale,  dovrà decidere se pagamenti differiti del Tfs ai dipendenti pubblici siano legittimi o meno. La Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi sostenendo  la riduzione dei tempi di pagamento del Tfs agli statali e altri dipendenti pubblici i

I ricorsi presentati per i pagamenti del Tfs sono motivati tanto dai singoli tempi troppo lunghi che bisogna attendere per ricevere il proprio Trattamento spettante per i lavoratori pubblici, sia dalla forte differenza rispetto ai tempi di pagamento del Tfr ai lavoratori privati.

I tempi di pagamento del Tfr-Tfs agli statali cambiano in base al motivo di cessazione del rapporto di lavoro e sono generalmente di: 12 mesi per cessazione del rapporto di lavoro se raggiungimento dei requisiti, limiti di età o di servizio, per andare in pensione; 

-24 mesi per cessazione del rapporto di lavoro se per dimissioni volontarie.

Inoltre, in base all’importo di Tfr da liquidare, che per legge può avvenire: in un’unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 50mila euro; in due rate annuali se l’importo è compreso tra 50mila euro e inferiore 100mila euro e se l’importo lordo complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro la liquidazione del Tfs avviene in due rate, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo; 

 

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