Ordinanza del Tribunale di Lodi: il debitore può sospendere le procedure esecutive

 Con l’ordinanza del 3 marzo 2017 del tribunale di Lodi  “Valutata l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.  Vediamo un po’ la cronaca.

Un ex imprenditore nel 2007 era stato costretto a chiudere la propria azienda del settore Edile, accumulando un debito molto maggiore dei beni a sua disposizione, casa compresa. A fronte di tale drammatica situazione, il debitore è ricorso alla procedura di sovra-indebitamento chiedendo l’interruzione e la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari in essere nei suoi confronti.

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 La vigente normativa (L. n. 3 del 27.01.2012, Art. 6, comma 2, lettera a), ribattezzata ‘legge salva-suicidi’ o ‘cancella debiti’, definisce la crisi da sovra-indebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La legge non cancella il debito ma è un modo per far fronte ai debiti in modo coerente con le proprie risorse. Il consumatore può fare un accordo con i creditori (la proposta deve essere sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti), ricorrere al ‘Piano del consumatore’ (permette un certo margine di scelta su quali beni cedere) oppure liquidare il patrimonio.

Insomma tale rimedio in tanti casi può divenire prezioso nelle trattative con le banche. Spesso le persone non riescono a pagare il proprio mutuo e nascono problemi di comunicazione con le banche che non vogliono sentire ragioni di alcune genere.

Un liquidatore nominato dal Tribunale provvede a vendere tutti i beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso il debitore, perde tutti i suoi beni, ad eccezione di alcuni impignorabili.

(Agenzia)

 

 

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