Da oggi nuove regole anticovid – che rallenta la sua corsa – a scuola

 

Scrittori di Classe", una scuola casertana tra i vincitori del concorso
Nuove regole anticovid in vigore da oggi

Entrano in vigore le novità previste dal decreto approvato lo scorso 2 febbraio. Le riportiamo di seguito :

All’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si continua a frequentare in presenza fino a 4 casi positivi al covid. Non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici. In caso di sintomi, è necessario sottoporsi ad un tampone (molecolare, antigenico, fai da te) e il rientro in classe potrà avvenire dopo un test negativo e senza un certificato medico. Se i positivi in classe sono 5, stop alla frequenza e rientro subordinato ad un tampone negativo: sono esentati bambini vaccinati o guariti da meno di 4 mesi.

Nella scuola elementare, didattica in presenza fino a 4 casi positivi in classe. Si va però in aula indossando la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con il positivo. Gli studenti positivi al virus potranno rientrare dopo l’esito negativo di un tampone (molecolare, rapido, fai da te), a cui gli altri ragazzi dovranno sottoporsi solo in caso di presenza di sintomi.

Il quadro cambia e si divide in due se i casi positivi sono almeno 5. I soggetti non vaccinati – così come quelli che sono stati vaccinati o sono guariti da oltre 120 giorni – non possono frequentare in presenza e devono ricorrere alla Ddi (didattica digitale integrata) da casa. Gli studenti vaccinati o guariti da meno di 4 mesi, invece, possono recarsi in classe indossando la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il rientro in classe di positivi, non vaccinati o vaccinati e guariti da oltre 4 mesi può avvenire dopo un tampone negativo.

Alla scuole secondarie di I e II grado se c’è un solo caso positivo in classe, per tutti gli altri studenti l’attività didattica prosegue in presenza: in aula bisogna indossare la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il soggetto positivo può rientrare dopo un tampone negativo, senza dover presentare un certificato medico. Se i casi positivi sono 2 o più di 2, interviene la distinzione. Gli studenti non vaccinati – – così come quelli che sono stati vaccinati o sono guariti dal covid da oltre 120 giorni dovranno ricorrere alla Did. Chi è vaccinato o guarito da meno di 120 giorni, invece, potrà seguire le lezioni in presenza indossando la mascherina Ffp2. I positivi e i non vaccinati/ vaccinati o guariti da più di 120 giorni, devono sempre portare un test che accerti la negatività. Gli altri dovranno essere sottoposti alla verifica del green pass con l’app di verifica C-19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso.

Martedì 15 Settembre si discute sulla riduzione della quarantena

Il governo non vuole rendere pubblici i verbali delle riunioni del Comitato  Tecnico Scientifico — +Europa

Martedì, 15 nel corso di una riunione del Comitato tecnico scientifico- che supporta le decisioni del governo- si discuterà l’ipotesi di una riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni..

“La durata della quarantena è una valutazione che deve essere primariamente rimessa agli esperti del Comitato tecnico scientifico”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in alcune dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Med7 svoltosi ad Ajaccio.

C’è un dibattito anche internazionale – ha ricordato il premier – su questo punto: l’Organizzazione mondiale della Sanità ha affermato che c’è una soluzione cautelativa di 14 giorni ma  alcuni esperti  di diversi Paesi  valutano comunque la possibilità di una riduzione. Vediamo, si potrebbe anche astrattamente ipotizzare una riduzione di qualche giorno, ma sono soluzioni che non vanno affrontate con una decisione meramente politica, devono avere la garanzia, il conforto delle valutazioni scientifiche”.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri vede come possibile soluzione quella di considerare la quarantena dopo sette giorni con un tampone. “Così liberi le persone, perché oggi il vero problema è la quarantena dei contatti stretti di un positivo: rischiamo di chiudere troppi in un ufficio, un ristorante o qualunque altra attività, mettendo in quarantena persone che stanno bene per il dubbio che siano asintomatici e positivi.

 

Chiarimenti dell’Inail: “Il contagio da coronavirus ,nel corso della propria attività , è valutato infortunio”

Risultato immagini per immagine dell'inail di catania

 

Il dipendente ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena.È infatti infortunio sul lavoro il “contagio da coronavirus” avvenuto in occasione di lavoro (sul luogo di lavoro, nel tragitto casa-lavoro, in ogni altra situazione di lavoro) per i medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail .

La tutela assicurativa – secondo un chiarimento dell’Istituto al sindacato Fials-si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, infatti, si presume che il contagio sia una conseguenza delle funzioni svolte.

Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio.

La tutela Inail – che, come è noto, si estende a tutte le conseguenze dell’infortunio –, nei casi di infezione da nuovo coronavirus, copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.

L’Ente o Azienda Sanitaria o struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio. Sono tutelati dall’Inail anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa-lavoro e viceversa, configurabili quindi come infortuni in itinere.

Coronavirus ed infortunio sul lavoro: è stato formalizzato, anche, dall’art.42 del recente d.l. 18 del 17.03.2020 e prevede che il lavoratore ha diritto alle tutele Inail anche per il periodo di quarantena. Il decreto prevede, inoltre, che la quarantena (non da lavoro) è equiparata a malattia, però fuori dal periodo di comporto.

Quando c’è infortunio sul lavoro. Il decreto legge stabilisce che il contagio è infortunio sul lavoro nei casi accertati di infezione da coronavirus in «occasione di lavoro» (concetto, quest’ultimo, in base al quale non basta che l’evento avvenga durante il lavoro, ma che si verifichi per il lavoro). In questi casi, il medico redige il consueto certificato d’infortunio e lo invia telematicamente all’Inail.

La novità, precisa il decreto leggesi applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

La quarantena è  malattia non computabile al periodo fruibile dal dipendenteLa novità, che si applica esclusivamente al settore del lavoro privato, prevede che il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi a carico Inps più datore di lavoro) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati).

Al ricorrere di questi casi, il medico curante è tenuto a redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Il decreto legge prevede, poi, una sorta di «sanatoria» per i certificati trasmessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ritenendoli validi anche in assenza del provvedimento. Quest’ultimo non è necessario neppure nei casi in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19.