Signori, è arrivato-purtroppo- il momento più buio dell’Italia

                   CORONAVIRUS: “UN DEMONE” SCESO DALL’INFERNO MA POSSIAMO CONTROLLARLO

E’ il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari e delle farmacie. Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare cibo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,non avrebbe voluto arrivare a tante misure drastiche che piegheranno ancor di più l’economia italiana e chi dovrà restare chiuso per osservare la direttiva contenuta in questo nuovo decreto firmato già dal premier.. Il premier chiarisce che le nuove misure rimarranno in vigore un paio di settimane. Occorre dunque restare a casa per questo periodo, poi si vedrà l’evoluzione della pandemia

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Il ritratto “L’ultima Cena” di Leonardo da Vinci diventa oggi il paradosso così piena di discepoli a contatto

Bisogna “incentivare lavoro agile e ferie”, le “industrie rimarranno aperte con misure sicurezza”. Saranno “garantiti i servizi pubblici essenziali e i trasporti”. Il premier annuncia la nomina di Domenico Arcuri a commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”. “A breve nominerò un commissario delegale, per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere all’emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Sarà Domenico Arcuri, che si coordinerà con Borrelli”, le parole del premier.

“Le vostre rinunce piccole e grandi stanno dando un grande contributo al paese -dice rivolgendosi agli italiani-. Tutto il mondo ci guarda per i numeri del contagio, vedono un paese in difficoltà. Ma ci apprezzano perché stiamo dando prova di rigore e di resistenza. Domani ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere questa battaglia contro la pandemia“, prosegue.

“Siamo quelli che stanno reagendo con maggior forza e con la massima precauzione, diventando un modello per tutti gli altri. Questa sfida riguarda la salute dei cittadini ma anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese. Finora abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi in gioco. Ora -afferma- è il momento di compiere un passo in più, quello più importante”.

“Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri e centri estetici, chiudono i servizi di mensa, che non garantiscono la distanza di sicurezza di un metro. Per quanto riguarda le attività produttive e professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti -dice Conte-. Restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili, le industrie potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che adottino protocolli di sicurezza che evitino il contagio con turni, ferie anticipate e chiusura di reparti non indispensabili. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui trasporti e servizi di pubblica utilità –bancari, postali, finanziari, assicurativi– nonché delle attività accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere”.

“Dobbiamo limitare spostamenti per lavoro, salute o necessità“, prosegue. “Dobbiamo essere consapevoli che l’effetto di questo sforzo si vedrà tra poche settimane, un paio di settimane. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere un paio di settimane”, evidenzia.

ALTRA STRETTA DI CONTE -CHIUSURA DI CINEMA E TEATRI- PER COMBATTERE IL VIRUS COVID-19

   Ieri il premier Conte aveva diffuso un video, ripreso da quasi tutti i media, con importanti comunicazioni sui comportamenti da adottare nei confronti del virus che  sta inginocchiando l’intero pianeta.  Aveva riferito della necessità di chiudere scuole ed Università ,per un breve periodo, supportato da un approfondimento scientifico di un comitato di esperti.     Consapevole tuttavia che questo virus, allarme o non allarme, continua la sua corsa inarrestabile con una lunga scia di morti, dopo la sospensione dell’attività didattica Conte realizza una altra stretta su su cinema e teatri, alle limitazioni per le visite ai parenti in ospedale

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato così un nuovo Decreto per il l contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus  Lo riportiamo così come è stato studiato e pubblicato dal presidente del consiglio.

ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d).

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

ART. 3 (Monitoraggio delle misure)

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

All’allegato 1, il Dpcm ribadisce le ‘Misure igienico-sanitarie’:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

Coronavirus, il nuovo decreto e tutte le misure per la gestione dell’emergenza

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Attività didattica sospesa nelle scuole fino all’8 marzo, non solo nelle tre Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ma anche nelle province di Pesaro-Urbino e Savona. Aprono luoghi di culto e musei, ma con delle restrizioni  Restano i provvedimenti più ferrei per gli undici comuni delle zona rossa e altre misure valide invece per tutto il territorio nazionale. Sono solo alcune delle disposizioni previste dal dpcm firmato oggi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte  che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’ emergenza sanitaria e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento”.

Le misure nei comuni della ‘zona rossa’ – Per Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’ le misure prevedono: il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale; la sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso; la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo.

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Negli stessi undici comuni è prevista: “la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura – si ricorda ancora nella nota – la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni; la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto; l’obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente”.

Prevista  pure  “la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti – prosegue il comunicato – la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area”.

Negli stessi comuni, il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, sino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.

Misure ad hoc per Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e province di Pesaro e Urbino e di Savona – Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue: “la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano ‘a porte chiuse’. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre ‘a porte chiuse’ – osserva la nota di Palazzo Chigi – il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province”.

“La sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose – continua – è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)”

“L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”, prosegue ancora la nota diffusa dopo l’approvazione del dpcm.

Nelle tre regioni e due province servizio bar e pub per soli posti a sedere – Nelle stesse tre Regioni e due province è prevista “la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza”.

Prevista anche “la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile”. E “lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.

Negli stessi territori “l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub” è condizionata “all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori

Alcune misure previste per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona – Sempre in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona “l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura” avviene “a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.

Previste anche: “la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; l’obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza Covid-19“.

Alcune misure sono invece applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona dove il dpcm stabilisce “la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.

Misure ad hoc per Lombardia e provincia Piacenza – Nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza il provvedimento applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

Non sono trascurate le “misure applicabili sull’intero territorio nazionale”: “la possibilità che la modalità di ‘lavoro agile’ sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati; l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva”.

Ancora, su tutto il territorio, il dpcm prevede “la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità“.

Svolgimento a distanza delle attività didattiche – Previsto anche lo “svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria”.

Il provvedimento  prevede “la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria” e “l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni”.

Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione: “il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute“.

Previste misure di informazione e prevenzione – Il dpcm prevede inoltre che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali; le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi”.

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone”.

E “chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della ‘zona rossa’, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno”.

Il coronavirus che tiene in pugno il mondo intero e Conte-il Maciste italiano-lotta con le sue forze contro l’invisibile

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Otto decessi, complessivi nella giornata, di persone che erano positive al coronavirus. E’ il comunicato stampa del  capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli  che spiega si tratta di “anziani “, mentre “i ricoverati con sintomi sono 401, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%”.

Le misure a tutela della salute dei cittadini sono già state adottate dal governo Conte e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto l’efficacia.     Nel Sud Italia la situazione è costantemente sotto controllo.

 Conte, infaticabile e onnipresente, forse il Maciste italiano contro l’invisibile coronavirus, spiega così la situazione: “Abbiamo previsto anzitutto la sospensione dei versamenti e delle utenze, quindi per i cittadini coinvolti si interrompe il pagamento di bollette e rate dell’assicurazione. Per le Pmi introduciamo l’accesso gratuito e prioritario al Fondo di garanzia, che viene rifinanziato, in modo da aiutare le aziende a rilanciare l’attività economica. Abbiamo deciso, inoltre, un rafforzamento delle risorse destinate al sostegno delle imprese esportatrici”.

 

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“Sono state approvate anche norme a sostegno dei lavoratori, soprattutto in materia di cassa integrazione e di sussidio a chi è impossibilitato a svolgere l’attività professionale – , misure specifiche per il settore del turismo, per la giustizia e per la pubblica amministrazione“.

Il prossimo passo è un nuovo provvedimento dedicato allo sviluppo dell’economia che consenta al Paese di tornare a crescere.

– Nel decreto sul coronavirus approvato in Cdm è inserita una norma detta “salva anno scolastico” targata ministero dell’Istruzione, per evitare che gli studenti perdano un intero anno se la chiusura delle scuole dovesse protrarsi. La misura, a quanto si apprende, conterebbe una deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico.

 

Disco verde-finalmente- al taglio del cuneo fiscale: l’annuncio di Conte

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Il decreto sul taglio del cuneo fiscale è una realtà da diverse ore anche se sarà applicato dal primo luglio prossimo. Un sospiro di sollievo per i lavoratori dipendenti.. Stanziati 3 miliardi di euro per il 2020, con l’introduzione della misura, a partire da luglio, che amplierà la platea dei beneficiari del bonus Irpef passando da 11,7 a 16 milioni di lavoratori.

 “il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) – comunica la Presidenza del Consiglio-che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale ‘bonus Irpef’ – . Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga”.
“Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito”.

Terremoto: -Oggi Stato di emergenza, prime risorse, sospensione mutui,interventi nelle scuole Dov’era la Soprintendenza etnea’?

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Oggi il  Consiglio dei ministri  decreterà -come annunziato-  lo stato di emergenza e successivamente  l’ordinanza di protezione civile con cui verranno stanziati i primi fondi per far fronte all’emergenza sull’Etna. Lo affermano il premier Giuseppe Conte, da Roma, e i sue suoi vice, i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio, in prefettura a Catania, a conclusione dei sopralluoghi nei comuni del catanese colpiti dal terremoto di magnitudo 4.8 nel giorno di Santo Stefano. : Il governo varerà il provvedimento che prevede la «sospensione dei mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà», perché la priorità del governo, spiega, è «rendere quanto prima operativi gli interventi a favore della popolazione così duramente colpita». E per farlo, sottolinea il vicepremier, occorre «combattere la burocrazia»

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Cosa prevede la pace fiscale per il 2019 – Il governo- presto- vuol incassare con le cartelle esattoriali 3,5 miliardi di euro

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La manovra approvata prevede la  pace fiscale ed è collegata alla Legge di Bilancio 2019.       Il Governo intende  incassare circa 3,5 miliardi di euro. 

Il decreto è una delle misure più importanti della Legge di Bilancio 2019 del governo Lega-M5s.Vedremo presto  le conseguenze per la popolazione italiana

La pace fiscale, secondo quanto si legge nel contratto di governo firmato da Lega e M5S, consiste in una serie di misure volte a “rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica”.
In un primo momento era stato previsto anche un condono per coloro che non avevano dichiarato i redditi attraverso una una dichiarazione integrativa fino al 30 per cento, con un tetto fissato a 100mila euro, e un’aliquota al 20 per cento sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei cinque anni precedenti.
In un vertice a Palazzo Chigi nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 novembre 2018 il Governo ha tuttavia eliminato questa possibilità.

Cosa prevede la pace fiscale contenuta nella manovra di governo 2019

È prevista un’aliquota al 20 per cento per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi. Al contrario di quanto stabilito inizialmente, non si potrà invece optare per la dichiarazione integrativa per far emergere somme non dichiarate.

Per ridurre il contenzioso, si potranno inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi il 20 per cento del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50 per cento in caso di vittoria in primo grado.

La rottamazione delle cartelle, che secondo le ultime notizie dovrebbe riguardare i debiti fino a 500mila euro, prevederebbe di pagare i propri debiti in 10 rate da poter dilazionare in 5 anni.

Niente rottamazione ter però per le tasse locali come Imu e Tasi. Questa la maggiore novità nel decreto fiscale atteso nell’aula del Senato. A spiegare i motivi è stato il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, che per il governo ha seguito i lavori del Senato sul decreto fiscale.

“Non c’è il parere favorevole della Ragioneria”. In aula al Senato, non arriverà neanche l’estensione che consente ai Comuni la facoltà di aderire alla nuova sanatoria. Niente da fare anche per la proroga a settembre della moratoria sulle sanzioni per la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda le controversie pendenti con l’Agenzia delle Entrate, il decreto prevederebbe la possibilità di chiudere i contenziosi pendenti pagando un valore pari al valore della controversia, ridotto in caso di soccombenza in giudizio del Fisco.

I contribuenti che hanno debiti con l’Agenzia delle entrate possono beneficiare della pace fiscale pagando solo una piccola percentuale della cartella. L’importo specifico da pagare viene calcolato singolarmente su ciascun soggetto che aderisce alla procedura. Potrebbero essere previste tre diverse aliquote di pagamento: 25 per cento, 10 per cento e 6 per cento, in base al reddito.

Le cartelle ammesse alla nuova rottamazione sono quelle riferite al periodo che va dal 2000 fino al 31 dicembre 2017 mentre per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie saranno ammesse le liti fiscali in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018.

Tra le norme contenute nel decreto fiscale c’è la possibilità di correggere gli errori formali nelle dichiarazioni dei redditi con 200 euro per ogni anno ed è previsto un incremento di 3 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche migratorie per la lotta al caporalato: lo stanziamento, a decorrere dal 2019, servirà anche a far funzionare un tavolo apposito al ministero del Lavoro.

In sostanza, ciò che prevede questo decreto fiscale, è la possibilità di pagare l’importo dovuto a condizioni più vantaggiose, senza sanzioni o interessi.

La pace fiscale partirà dal 2019, secondo le tempistiche che verranno specificate nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019.

Le entrate previste, circa 3,5 miliardi di euro secondo le previsioni del governo, serviranno per l’avvio della flat tax, che nel 2019 riguarderà partite IVA e imprese dal 2019 e dal 2020 sarà estesa alle famiglie.

Entro il 30 aprile 2019 bisognerà fare domanda di rottamazione delle cartelle e entro il 16 maggio bisognerà richiedere l’adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali.

REGIONE SICILIA: FRANCESCA GAROFFOLO , DIRIGENTE GENERALE, DECRETA LA RIQUALIFICAZIONE DI 62 EX DIPENDENTI

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Un bagliore di luce nel Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana. Progettata infatti l’attivazione di urgenti percorsi di politiche attive a favore di dipendenti ed ex dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa integrazione in coerenza della condizione posta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche  sociali per l’erogazione delle misure di sostegno dei lavoratori che rientrano nelle aree di crisi complessa.

Il progetto – si apprende – viene ricondotto al Protocollo d’Intesa per l’area di Gela, sottoscritto tra Regione Sicilia, MISE, Comune di Gela e ENI   S.p.A, – ENI idrocarburi Mediterranea S.p.A,  Raffinerie di Gela S.p.A, Versali S.p.A, Syndical S.p.A e rappresentanze delle Organizzazioni sindacali e  Confindustria Centro Sicilia  e pone in luce la necessità di una profonda revisione del modello industriale del sito produttivo di Gela, con conseguente piano di riconversione dell’intera areaa

Inoltre- informa il dirigente generale Francesca Garoffolo      nel mese di giugno scorso presso la sede del Dipartimento Lavoro- si è svolta una riunione con le organizzazioni di categoria relative all’Area di crisi industriale complessa come Gela in cui è stata manifestata l’urgenza di attivare nell’immediato un’attività di rafforzamento delle competenze e riqualificazione per gli ex dipendenti messi in mobilità Ecco perchè abbiamo pensato –prosegue la Garoffolo-          -di procedere alla prosecuzione dell’erogazione di politiche attive per i lavoratori di Gela per l’urgente bilanciamento dell’erogazione delle misure di sostegno di reddito da parte del ministero    del Lavoro

Il rafforzamento delle competenze riguarda 62 ex lavoratori dell’area complessa Gela inseriti in un apposito elenco, decretato, nei moduli formativi generici e specifici per un totale di 120 ore che è il percorso completo. 

Giustizia sportiva:il governo apporta alcune modifiche al Codice del processo amministrativo

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Nasce un provvedimento governativo sulla Giustizia sportiva. Il testo apporta alcune modifiche al Codice del  processo amministrativo, introducendo strumenti finalizzati a  migliorare l’efficienza e la funzionalità della giustizia  amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale  italiano (Coni) davanti alla giurisdizione amministrativa.

Il decreto disciplina la possibilità, per il Coni, di avvalersi del  patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e riserva alla competenza del  Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio le controversie che hanno a oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione da  competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive  professionistiche, escludendo quindi la competenza degli organi di  giustizia sportiva, con l’eccezione di determinati casi in grado di  garantire statuizioni definitive entro 30 giorni. Il testo precisa,  infine, che le nuove disposizioni si applicheranno da subito anche ai  procedimenti e alle controversie già in corso.     

SORPRESA MATTARELLA: CARO CONTE, FIRMO SI’ IL DECRETO,MA ATTENTO AGLI OBBLIGHI DELLA COSTITUZIONE…”

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Disco verde del  Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al decreto legge governativo sui migranti e sulla sicurezza. Ma c’è una sorpresa. Oltre la firma  il capo dello Stato ha inviato una  nota al presidente del Consiglio, prof. avv. Giuseppe Conte, nella quale ricorda che “restano ‘fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia”.

Signor presidente – scrive Mattarella a Conte – in data odierna ho emanato il decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata’.

Insomma la nota è una sorta di avvertimento/condizioni a non uscire fuori dal recinto segnato notoriamente  dal Presidente Mattarella.  Diversamente il governo potrà avere “altre sorprese”dal Capo dello Stato.